Il superbonus sale sul tetto
Detrazione maggiorata del 110% anche per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitazioni. I tetti risultano, infatti, sempre inseriti nella superficie disperdente lorda e sono ricompresi anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché privi di copertura e/o muri perimetrali.
Questa una delle interessanti novità introdotta dalla lettera a), n. 2 del comma 66 dell’art. 1 della legge 178/2020 come ulteriore specifica degli interventi indicati nella lettera a), comma 1 dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 sul tema dell’isolamento termico.
Si ricorda, innanzitutto, che la citata lettera a), comma 1 dell’art. 119 prevede, quale intervento «trainante» per la fruizione della detrazione maggiorata del 110%, quello relativo all’isolamento termico delle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
L’Agenzia delle entrate, intervenuta a più riprese sul tema, ha chiarito (circ. 24/E/2020 § 2.1.1) che la superficie disperdente lorda relativa al volume riscaldato, rispetto alla quale deve essere verificato la condizione indicata del 25%, è rilevabile dalle superficie opache verticali, orizzontali e inclinate «delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettino i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008», tenendo conto sempre che i parametri cui il contribuente deve far riferimento sono quelli rilevabili all’inizio dei lavori.
La stessa agenzia, nella circolare indicata (§ 2.1.1), ha sostenuto che ai fini della verifica della percentuale del 25% della superficie disperdente lorda, si doveva tenere conto anche degli interventi riguardanti la coibentazione del tetto soltanto «a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno».
La recente legge di Bilancio per l’anno in corso, con la lettera a), n. 2 del comma 66, dell’art. 1 ha introdotto una interessante novità sul tema, concernente l’ambito oggettivo degli interventi che possono fruire della detrazione maggiorata del 110%, superando l’indicazione precedente e facendo rientrare tra quelli destinatari quegli interventi di coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente; ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, inoltre, si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che rientrano nell’agevolazione anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi gli stessi raggiungano una classe energetica in fascia «A».
Con particolare riferimento ai tetti, quindi, il legislatore ha reso irrilevante la presenza di un sottotetto non riscaldato, estendendo la detrazione maggiorata ai tetti compresi nella superficie disperdente lorda di un edificio.
La conseguenza, pertanto, è che se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, la condizione del 25% deve essere valutato tenendo conto della superficie disperdente lorda che delimita il volume riscaldato della stessa singola unità immobiliare, mentre se l’intervento interessa le parti comuni di un edificio, il detto requisito deve essere verificato tenendo conto della superficie disperdente lorda relativa il volume riscaldato dell’intero edificio, anche nel caso in cui sia il singolo condomino che, previa delibera autorizzativa, procede all’isolamento termico del tetto e delle proprie mura.
Alla detrazione maggiorata sono ricompresi gli edifici privi di attestato energetico perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli relativi al cappotto termico, di cui alla citata lettera a), comma 1 dell’art. 119, raggiungano una classe energetica in fascia «A», anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente.
Per tutti gli interventi che fruiscono del 110% nel cartello esposto sul cantiere, in luogo visibile e accessibile, deve essere indicato quanto segue: «accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici».

