IL MIO 110% RISPONDE
Dichiarazione dell’impresa se il bonifico parlante è errato
DATE DELLA DETRAZIONE
E INCOMPLETA INDICAZIONE
NEL BONIFICO PARLANTE
Quesito
Nel febbraio 2020 sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione c.d. «leggera», senza la realizzazione di alcun intervento trainante. Solo successivamente è stata presentata apposita SCIA, finalizzata alla realizzazione del c.d. «cappotto termico», qualificato come intervento trainante ai fini della normativa in materia di Superbonus 110, con indicazione di inizio lavori il 25.11.2020. Chiederei dunque di avere conferma delle seguenti circostanze:
(i) se le spese sostenute prima di luglio 2020 godano o meno delle agevolazioni da Superbonus, sulla base del fatto che, come detto, non erano inizialmente previsti lavori trainanti nel cantiere;
(ii) se un bonifico effettuato ad agosto 2020 e riguardante spese sostenute per la realizzazione di lavori trainanti, sia o meno ammesso al Superbonus, a prescindere dalla data effettiva di inizio lavori, avvenuta, come visto, il 25.11.2020.
Inoltre, vorrei comprendere se i bonifici relativi alle opere trainate effettuati in data 12.11.2020 (acconto) e 24.11.2020 (saldo) possano o meno essere ammessi alla detrazione del 110%, sulla base della considerazione per la quale gli stessi riguardano la fornitura di materiale necessario all’esecuzione di opere trainate effettuati in un momento antecedente rispetto alla data di inizio lavori. In caso di risposta negativa, vorrei dunque comprendere se invece sia possibile accedere alla detrazione del 110% per gli interventi trainati, nel caso in cui sia stato eseguito in data antecedente un bonifico per lavori «trainanti».
Da ultimo, vorrei comprendere se è comunque possibile usufruire della detrazione in caso di sussistenza di un bonifico effettuato con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica, nell’eventualità in cui sia stato dimenticato di indicare, nella causale dello stesso, il riferimento al Superbonus 110%, come anche il riferimento normativo all’art. 119, dl 34/2020. È possibile sopperire a tale dimenticanza con una dichiarazione emessa dall’impresa esecutrice che attesta che la fattura riguarda lavori relativi al Superbonus, oppure non è necessario?
Risposta
Anzitutto si premette che le spese per lavori, trainanti e trainati, sostenute prima del 1° luglio 2020 non godono delle agevolazioni Superbonus in quanto l’agevolazione rileva, per espressa previsione normativa, per le spese sostenute a partire da quella data. Per quanto riguarda la possibilità di ammettere alla detrazione maggiorata le spese per interventi «trainanti» il cui bonifico è stato effettuato in data antecedente alla data di inizio lavori occorre dare una risposta affermativa. Ciò in quanto la previsione dell’art. 119, comma 1, dl Rilancio riconosce l’agevolazione in commento rispetto alle spese «sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022». La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, richiedendo unicamente che le spese per gli interventi trainanti siano sostenute a partire dal 1° luglio 2020. Tale conclusione trova conferma anche nella prassi dell’agenzia delle entrate che ha riconosciuto il diritto alla detrazione «nella misura del 110%… per interventi trainati e trainanti, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi» valorizzando il sostenimento della spesa nell’arco temporale sopra ricordato (risposta a interpello n. 571 del 9.12.2020).
Per quanto riguarda, invece, gli interventi trainati, la maggiore detrazione è riconosciuta al ricorrere di due circostanze, ovvero che le spese devono essere sostenute (i) nel periodo di vigenza dell’agevolazione e (ii) nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine lavori per la realizzazione dell’intervento trainante, laddove, in linea con la normativa edilizia ed urbanistica, per «data di inizio lavori» deve intendersi la data in cui è stato presentato agli organi competenti il titolo abilitativo, quindi nel caso di specie la data del 25 novembre 2020. Per quanto riguarda, invece, la data di fine lavori, quest’ultima coincide con la data della dichiarazione di conformità, di collaudo o altra dichiarazione idonea resa dall’impresa che ha eseguito i lavori. Si precisa, inoltre, che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 24/E/2020, ha subordinato il beneficio in parola alla circostanza che gli interventi trainati siano effettivamente conclusi. Nel caso rappresentato dal lettore, la possibilità di detrarre le spese per i lavori trainati è esclusa in quanto queste sono state sostenute prima della data di inizio lavori.
Da ultimo, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, le spese in commento devono essere sostenute avvalendosi del c.d. «bonifico parlante», che attesta il pagamento di lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico e sul quale gli intermediari finanziari eseguono una ritenuta d’acconto. L’obbligo di avvalersi di tale modalità di pagamento riguarda tutti i soggetti non titolari di redditi d’impresa. In caso di errori nella compilazione del bonifico, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di una dichiarazione resa dall’impresa che ha eseguito i lavori nella quale si attesti che i corrispettivi sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. Tale precisazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 60, del 19 maggio 2020.

