Così il superbonus per gli appartamenti delle società
Francesco Dionisi
Francesco Dionisi
ItaliaOggi pubblica le risposte dell’Agenzia delle entrate ai quesiti degli esperti, diffuse al IV Forum nazionale dei commercialisti ed esperti contabili di ItaliaOggi del 14 gennaio 2021. Le risposte sono state lette da Francesco Dionisi, funzionario della direzione centrale coordinamento generale.
NOTIFICA ACCERTAMENTI
E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Quesito
In base a quanto previsto dall’articolo 157 del decreto-legge n. 34 del 2020 per gli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 è previsto che la notifica possa essere effettuata anche nel 2021 fermo restando che l’atto deve essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2020. In considerazione di questo, è possibile effettuare l’eventuale ravvedimento operoso prima della notifica dell’atto posto che prima di tale momento, il contribuente non è a conoscenza della contestazione formulata?
Risposta
In base all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la violazione può essere ravveduta, nelle forme e nei tempi ivi dettagliati, sempreché «non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».
A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle disposizioni in materia recate dalla legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015), la «formale conoscenza» delle attività amministrative di accertamento non inibisce più il ravvedimento delle violazioni relative, fra gli altri, ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, «salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento», comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del dpr n. 633 del 1972 (cfr. comma 1-ter dell’articolo 13 citato).
Si ritiene, pertanto, che il ravvedimento non sia precluso se l’avviso di accertamento, seppur sottoscritto entro il 31 dicembre 2020, non sia stato ancora notificato al contribuente.
SUPERBONBUS, CUMULO
PER L’APPARTAMENTO
DELLA SOCIETÀ
Quesito
Se una società che ha un appartamento in un condominio esegue lavori per l’isolamento termico e contestualmente sostituisce gli infissi, può detrarre entrambi gli interventi con la detrazione maggiorata?
Risposta
L’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus) (1).
Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.
Sotto il profilo oggettivo il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi «trainanti»), nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi «trainati»).
In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati:
– su parti comuni di edifici residenziali in «condominio» (sia trainanti, sia trainati) (2);
– su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
– su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
– su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati). L’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute per gli interventi effettuati, fra l’altro, dai «condomìni» e dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Come precisato nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E con la locuzione «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai c.d. «beni relativi all’impresa» (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir). La norma stabilisce, inoltre, che tale limitazione riguarda esclusivamente gli interventi realizzati «su unità immobiliari», in quanto i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini. In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
Ciò posto, nel caso di specie si ritiene che la società che possiede un immobile all’interno di un condominio prevalentemente residenziale che effettua interventi «trainanti» ammessi al Superbonus «di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio», avrà diritto a fruire del beneficio per le spese a essa imputate e sostenute per i predetti interventi. La predetta società, invece, non avrà diritto a fruire del Superbonus per gli interventi trainati (nell’esempio la sostituzione degli infissi) effettuati nella propria unità immobiliare atteso che la stessa non rientra fra i soggetti ammessi al Superbonus per tali ultimi interventi.
(1) L’articolo 119 del decreto Rilancio è stato da ultimo modificato dall’ articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
(2) Il comma 9 dell’art. 119 è stato modificato dalla legge di bilancio 2021 prevedendo che il Superbonus si applichi agli interventi effettuati dai condomini e «dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
SUPERBONUS, CESSIONE
INTERVENTI ALLO STESSO
FORNITORE E BANCA
Quesito
Se faccio più interventi sull’edificio, sia trainanti che trainati, e voglio cedere tutti anche allo stesso fornitore e banca, stante il silenzio nelle istruzioni e avendo lo spazio per indicare un solo codice (Quadro A) nel modello di comunicazione approvato con i relativi provvedimenti (nn. 283847/2020 e 326047) devo compilare più modelli o posso indicare l’intervento trainante principale?
Risposta
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante è necessario, fra l’altro, che venga presentato il modello per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della predetta opzione approvato con i provvedimenti n. 283847 dell’8 agosto 2020 e n. 326047 del 12 ottobre 2020 per gli interventi effettuati sia sulle unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici. Nel caso in cui la comunicazione dell’opzione riguardi più interventi di tipo diverso (trainanti e/o trainati) è necessario inviare una comunicazione per ciascun intervento.
CONTRIBUTO AI LOCATORI
DI IMMOBILI
Quesito
Ai sensi dell’art. 1, comma 381, della legge di bilancio, è concesso un contributo ai locatori di immobili adibiti ad uso abitativo situati in Comuni ad alta densità che, nel 2021, riducono il canone di locazione ai propri inquilini. La norma parla genericamente di «locatore» senza specificare se, nell’ambito soggettivo, rientrano solo i locatori persone fisiche o anche quelle giuridiche. È possibile dunque considerare il contributo spettante sia ai locatori persone fisiche sia a quelle giuridiche?
Risposta
Si ritiene che l’ampia formulazione della disposizione, che fa riferimento al locatore, quale beneficiario del contributo a fondo perduto, senza ulteriori precisazioni, consenta di ricomprendere tra i destinatari del contributo tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef e Ires che locano un immobile posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
Restano fermi i requisiti oggettivi per l’accesso all’agevolazione, rappresentati dalla necessaria ubicazione dell’immobile in uno dei comuni ad alta tensione abitativa, il cui elenco è contenuto nella delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87. Inoltre, la norma richiede che l’immobile oggetto di locazione sia adibito ad uso abitativo. Pertanto, possono ottenere il contributo i contribuenti sopra individuati con riferimento alle locazioni di fabbricati classificati/classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione degli A/10 (uffici e studi privati). Sono, altresì, escluse dal contributo a fondo perduto le locazioni di immobili classificati nella categoria B (scuole, uffici pubblici ecc.), C (negozi, laboratori, magazzini, ecc.), D (opifici, alberghi ecc.), E (stazioni per servizi di trasporto ecc.).
In proposito, con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 4 agosto 2006, è stato precisato che «la distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo».

