IL MIO 110% RISPONDE – L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile
SCONTO IN FATTURA,
COMPETENZA
Quesito
Un soggetto privato ha acquistato, nel mese di dicembre 2020, dei serramenti, richiedendo al fornitore l’applicazione dello sconto in fattura di cui all’art. 121, dl 34/2020. Ha così effettuato il bonifico per l’importo a suo carico (il 50% della spesa), a fronte del quale il fornitore ha emesso la corrispondente fattura di saldo. Si chiede se sia corretto comunicare l’avvenuta applicazione dello sconto in fattura nonostante l’installazione avverrà nell’anno 2021.
Risposta
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis, del Dpr 917/86 (Tuir) e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48 mila euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50%, su un limite massimo di spesa di 96 mila euro. Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati. La detrazione è riconosciuta indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Ai sensi dell’art. 121, dl 34/2020 (decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al richiamato art. 16-bis, co. 1, lett. a) e b), del Tuir, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121, dl 34/2020. L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle entrate utilizzando l’apposito modello: la Comunicazione è inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
NECESSARIA PRESENZA
IMPIANTO RISCALDAMENTO
Quesito
Un mio cliente ha intenzione di realizzare degli interventi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato esistente. Essendo l’immobile, ante lavori, non dotato di un impianto di riscaldamento, può fruire del Superbonus?
Risposta
Come precisato dell’art. 119, comma 3, decreto Rilancio ed ulteriormente ribadito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24/E/2020, rientrano nel perimetro applicativo dell’agevolazione fiscale in questione, nei limiti stabiliti per gli interventi trainanti e trainati posti dai commi 1 e 2, anche gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, sempreché siano rispettati tutti i requisiti sanciti dal citato art. 119, nonché dal c.d. «decreto requisiti tecnici». Tanto premesso, la stessa amministrazione finanziaria, nella circolare n. 24/E/2020, ha chiarito che gli interventi di efficientamento energetico che permettono il doppio salto di categoria, sono agevolabili a condizione che gli immobili abbiano determinate caratteristiche tecniche, ovvero «siano dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile». In linea con quanto sopra anche la faq. n. 4 di Enea pubblicata nel mese di ottobre 2020, ove viene precisato che, al fine di ricadere nell’agevolazione fiscale da Superbonus, «l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso, può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore». Alla luce delle suddette argomentazioni, il contribuente non può usufruire dell’agevolazione da Superbonus se l’immobile è privo di impianto di riscaldamento. Per completezza espositiva, preme puntualizzare che, in virtù della modifica apportata alla nozione di impianto di riscaldamento da parte del dlgs 10 giugno 2020, n. 48, rientrano ora nella correlativa definizione anche tutti i sistemi termici prima esclusi, come, a titolo esemplificativo, le stufe a legna, i termocamini, ovvero le stufe a pellet.
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