Acqua, doppia prova se la bolletta è contestata
Il condominio deve però dimostrare che i consumi anomali sono incontrollabili
Riguarda la veridicità dei dati sul consumo idrico di un condominio, e l’onere della prova spettante a quest’ultimo e all’azienda municipalizzata erogatrice del servizio, la sentenza numero 836 depositata ieri dalla Cassazione.
A rivolgersi alla Corte l’amministratore del condominio che, con l’acquedotto municipale, aveva concluso due contratti per l’installazione di altrettanti contatori. In relazione al primo,venivano segnalati consumi anomali, concretizzatisi nell’emissione di fatture per complessivi 164mila euro, mai pagati. L’acquedotto perciò staccava il primo contatore, senza avvertire il condominio, attivava il secondo, contemporaneamente chiedendo con decreto ingiuntivo il pagamento di quanto dovuto per i precedenti consumi. All’opposizione del condominio, respinta dal Tribunale, il caso approdava in appello dove era confermata la pronuncia di prime cure. Perciò il condominio si rivolgeva alla Suprema corte, sostenendo che la prova del credito dell’acquedotto era risultante da sole fatture,che costituiscono atto unilaterale e che l’amministrazione condominiale aveva contestato. Sarebbe stato pertanto onere della municipalizzata provare il corretto funzionamento del contatore.
Motivo ritenuto infondato dalla Corte che ha richiamato precedenti pronunce di legittimità: in ambito probatorio al condominio sarebbe spettato far rilevare il cattivo funzionamento del contatore, alla municipalizzata provare il contrario (Cassazione ordinanza 297/2020). Nel caso in esame, però, la contestazione sarebbe stata tra l’altro solo verbale (l’amministratore si sarebbe lui stesso recato nella sede dell’acquedotto) . «La rilevazione dei consumi – precisa la Corte – mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché in caso di contestazione spetta al somministrante l’onere di provare che il contatore fosse regolarmente funzionante mentre il fruitore deve dimostrare che l’anomalo consumo è addebitabile a fattori esterni al suo controllo» (Cassazione, ordinanza 19154/2018; ordinanza 30290/2017; sentenza 23699/2016).

