Bonus locazione ampio
Non solo il pagamento dei canoni ma anche quello dell’indennità di occupazione legittima l’affittuario ha fruire del bonus locazioni. Il bonus, introdotto con all’articolo 28 del decreto legge 34/2020 (il dl rilancio), concede agli affittuari di immobili destinati allo svolgimento dell’attività, un credito d’imposta del 60% o 30% in caso di affitto d’azienda, in relazione ai canoni corrisposti per le mensilità da marzo a giugno 2020 (nel rispetto dei numerosi requisiti dettati dalla norma). Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle entrate nella risposta n.34/2020 a specifico interpello presentato da un contribuente, qualora tra le parti locatore e locatario, vi sia in essere un rapporto da cui scaturisce l’obbligo di pagamento di una indennità, anche in assenza di contratto di locazione, l’affittuario ha diritto e potrà accedere al bonus locazioni.
Tale interpretazione deriva dal fatto che, nel caso specifico, l’indennità risulta concordata tra le parti e tale obbligazione può essere assimilata ai contratti di locazione, di leasing o concessione di immobili.
Come chiaramente espresso nella circolare 14/E/2020 dell’Agenzia delle entrate infatti, tra i requisiti oggettivi necessari per accedere al bonus, vi è che i canoni di locazione devono essere relativi ad un contratto di locazione così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
La finalità della norma in commento però, come sempre riportato anche nella circolare 14/E/2020, è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche.
Dunque nel rispetto della ratio legis, anche se l’occupazione è di fatto «sine titulo» (nel caso presentato dal contribuente il contratto era infatti cessato nel 2019), qualora vi sia una indennità «concordata», tale rapporto è assimilabile ad un contratto di locazione ai sensi dell’articolo 1571 c.c. e il locatario potrà fruire del credito d’imposta.
L’interpretazione fornita della risposta n. 34, che verteva sul credito di cui all’articolo 28 del dl 34/2020, la norma nativa del bonus, produrrà inevitabilmente i suoi effetti anche sulle disposizione di cui agli articoli 8 ed 8-bis del dl 137/2020 (il dl ristori) che hanno ampliato la portata del bonus anche per i canoni di locazione corrisposti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.
Nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle suddette disposizioni, che di fatto replicano l’impianto del bonus strutturato dall’articolo 28 del decreto rilancio stabilendo però diversi requisiti soggettivi, anche in caso di corresponsione dell’indennità di occupazione vi sarà quindi accesso al credito d’imposta per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.
È fondamentale ricordare che, come indicato al comma 5 dell’articolo 28 del dl 34/2020, per fruire del bonus i canoni vanno corrisposti nel periodo d’imposta 2020 e solo quello relativo al mese di dicembre può essere pagato nel 2021 senza perdere i benefici della disposizione.
Stesso discorso varrà anche per le indennità di occupazione: quelle relative ai mesi «agevolabili» vanno corrisposte necessariamente nel 2020 e solo quella di dicembre potrà essere corrisposta nel 2021.

