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Sconto e cessione, le ipotesi praticabili con l’ecobonus


SCONTO E CESSIONE ESTESI


A INTERVENTI ECOBONUS


Quesito


Nel mese di gennaio del corrente anno (2021) un contribuente ha sostituito la caldaia posta a servizio della propria abitazione. L’agevolazione fiscale spettante per l’intervento effettuato è pari al 50% della spesa sostenuta. Si precisa che il contribuente è una persona fisica che agisce al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione, mentre il fornitore ha adottato il regime di contabilità semplificata. Il totale della spesa per l’intervento descritto è pari ad euro 1.000,00. Si formulano di seguito due diverse ipotesi di fruizione del beneficio fiscale, chiedendo conferma della loro correttezza.


Prima ipotesi: le parti si accordano per applicare lo sconto in fattura in misura corrispondente al beneficio fiscale riconosciuto al contribuente. Il fornitore emette la corrispondente fattura nell’anno 2021, esponendo lo «sconto in fattura» per euro 500,00, pari al 50% del corrispettivo totale; il contribuente pagherà al fornitore euro 500,00, utilizzando il c.d. «bonifico parlante», e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente presenta: (i) la comunicazione all’Enea dell’intervento effettuato, (ii) la comunicazione dell’opzione «sconto in fattura» all’agenzia delle entrate nell’anno 2021.


Il fornitore incassa 500 euro ma, ai fini della dichiarazione dei redditi dell’anno 2021, dichiarerà ricavi per euro 1.000. Il fornitore utilizzerà il credito in 5 rate annuali a partire dal 1.1.2022.


Seconda ipotesi: le parti non optano per lo sconto in fattura e il beneficiario cede il credito a terzi. Il contribuente paga, avvalendosi del c.d. «bonifico parlante», l’intero corrispettivo al fornitore pari a euro 1.000; il pagamento è effettuato nell’anno 2021. Il contribuente presenta comunicazione all’Enea dell’intervento effettuato. Successivamente, ma comunque nell’anno 2021, il contribuente cede il beneficio fiscale a un terzo, ad esempio al cognato pizzaiolo in regime di contabilità semplificata. Il credito è ceduto al valore nominale. Il contribuente trasmette all’agenzia delle entrate, nell’anno 2021, la comunicazione dell’opzione per la cessione del credito. Il contribuente incassa il corrispettivo della cessione del credito, pari ad euro 500, e non porterà nulla in detrazione nella dichiarazione dei redditi. 


L’acquirente utilizza il credito a partire dal 1.1.2022, in 5 quote annuali. L’operazione di acquisto del credito è ininfluente dal punto di vista reddituale.


Risposta


Entrambe le ipotesi formulate dal lettore sono praticabili. In particolare l’art. 121 del dl Rilancio ha riconosciuto anche in favore dei soggetti che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 dl n. 63/2013 (c.d. «ecobonus») la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti terzi compresi gli intermediari finanziari. Tale facoltà è riconosciuta rispetto alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Queste previsioni derogano espressamente alle disposizioni dei commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 dell’articolo 14 che consentono la cessione del credito solo in ipotesi residuali. Il comma 3 dell’art. 121 stabilisce che il credito d’imposta è usufruito, da parte del fornitore o cessionario, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Rispetto all’intervento descritto, il credito può quindi essere utilizzato in detrazione in dieci quote annuali, e non cinque come indicato dal lettore, dal momento che il comma 3 dell’art. 14 dl n. 63/2013 stabilisce che «la detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo». Il cessionario o fornitore potrà utilizzare il credito d’imposta non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese; quindi, nel caso rappresentato, l’utilizzo in compensazione del credito decorrerà dall’anno 2022.


Le opzioni «sconto in fattura» (ipotesi 1) o cessione del credito (ipotesi 2) sono alternative rispetto all’utilizzo diretto del credito in detrazione; pertanto l’esercizio di queste opzioni, operato rispetto alla totalità del beneficio fiscale, comporta che il contribuente non eserciterà il diritto di detrazione nella dichiarazione annuale.


Per quanto riguarda la comunicazione da rendere all’Enea, si precisa che questa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Infine, stante il principio di inerenza di cui all’art. 96 del Tuir, si ritiene che il costo di acquisto del credito non ha rilevanza reddituale rispetto al cessionario che acquista il credito per utilizzarlo in compensazione.