Tasse locali, stop ai versamenti

Ancora uno stop ai versamenti delle somme dovute agli enti locali e alla riscossione coattiva. Sono stati momentaneamente bloccati i versamenti delle entrate locali, tributarie e extratributarie, le attività di recupero dei crediti e le azioni esecutive. La sospensione dei termini per la notifica delle ingiunzioni è stata disposta fino al prossimo 31 gennaio, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, mentre i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio. Non è sospesa invece l’attività di accertamento. Enti impositori e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi, anche se non possono pretendere il pagamento immediato delle somme dovute. Sono validi, però, i provvedimenti adottati dai concessionari, i versamenti eseguiti, con relativi interessi di mora pagati dai debitori, dall’inizio dell’anno fino al 15 gennaio, che è la data di entrata in vigore della norma di legge che ha prolungato il periodo la sospensione, prima fissato al 31 dicembre scorso. Lo prevede l’articolo 1 del dl 3/2021, che contiene le misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché di adempimenti e versamenti tributari. 


Siamo di fronte all’ennesima proroga che segue quella da ultimo concessa con il dl 129/2020), non a caso denominato disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Il blocco momentaneo dei pagamenti dei crediti degli enti locali si allunga da 299 a 330 giorni. Il periodo di sospensione va dall’8 marzo fino al 31 gennaio 2021. L’articolo 1 del dl 129/2020 aveva ampliato ulteriormente il termine previsto dall’articolo 68 del decreto Cura Italia (18/2020), spostandolo fino alla fine dell’anno per i versamenti delle entrate locali, per la notifica delle ingiunzioni e per le conseguenti azioni esecutive e cautelari. Dunque, in seguito all’ultimo intervento normativo fino al prossimo 31 gennaio gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei pagamenti fino alla fine di febbraio. Ex lege, i debitori hanno tempo per provvedere al pagamento entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione. L’articolo 1 del citato dl 3/2021 chiarisce che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi». Sempre l’articolo 1 statuisce che si considerano regolarmente eseguiti fino al 15 gennaio i pagamenti, anche degli interessi di mora, delle sanzioni e delle somme aggiuntive. La norma fa riferimento solo agli atti adottati dall’agente della riscossione, ma non c’è alcun motivo di dubitare che la stessa regola valga anche per gli affidatari delle attività degli enti locali, che riscuotono a mezzo ingiunzione, richiamati in un periodo successivo della stessa disposizione per quanto concerne lo svolgimento delle azioni esecutive.


Va ricordato che non è stata imposta alcuna proroga per l’attività di accertamento. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono stati bloccati solo i termini di decadenza delle attività di accertamento. I termini sono stati spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. Al riguardo, il dipartimento delle finanze del ministero dell’economia (risoluzione 6/2020) ha precisato che i comuni possono notificare gli atti per tutte le annualità accertabili. Lo stop all’attività di accertamento si applica solo ai tributi erariali. Dal 2020 gli enti locali sono tenuti a emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Questi provvedimenti amministrativi devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata.