Agevolazione Imu
ai parenti senza prove
L’agevolazione Imu concessa ai parenti e affini in linea retta entro al secondo e terzo grado (così come previsto nel regolamento comunale) spetta anche quando manchi la comunicazione al comune, modulistica predisposta dallo stesso comune attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi. Lo ha stabilito la sezione undicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3093/2020. La vertenza tratta di una agevolazione dalle imposte locali per l’immobile concesso in uso gratuito ai parenti e affini entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale; l’agevolazione richiesta per l’imposta relativa agli anni 2010 e 2011 per un immobile concesso in uso al figlio. La Commissione tributaria provinciale di Roma ha annullato la pretesa e la decisione favorevole al contribuente è stata confermata dal collegio regionale.
I giudici d’appello hanno rilevato che il contribuente aveva fornito adeguata prova della concessione in uso gratuito ai propri figli e che, la mancata comunicazione non pregiudica il diritto così come stabilito dalla Corte di cassazione che ha più volte richiamato il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente come sancito dall’articolo 10 della legge n. 212/2000 (Cassazione nn. 8628/2019 e 12304/2017). Attualmente, in tema d’Imu, la riduzione del 50% per le unità immobiliari, concesse in comodato dal proprietario (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari) è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 10, legge 208/2015) che ha modificato l’articolo 13 del dl 201/2011. La riduzione della base imponibile non è applicabile per gli immobili di lusso, ossia quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La stessa norma prevede che per poter beneficiare della riduzione il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale e il contratto deve essere registrato. Le condizioni per usufruire delle nuove agevolazioni sono state oggetto della risoluzione del Dipartimento delle finanze n. 1/DF del 17 febbraio 2016 che ha esaminato le norme punto per punto e dettato le regole applicative. Dopo aver rilevato che nel giudizio d’appello il contribuente non si è costituito, il collegio regionale capitolino ha compensato le spese di giustizia.
Benito Fuoco
Roma Capitale propone appello contro la sentenza n. (…), con la quale la Ctp di Roma accoglieva un ricorso della sig.ra G. L. avverso gli avvisi di accertamento Ici n. (…), relativi a un immobile sito in Via (…) per gli anni di imposta 2010 e 2011 nei rispettivi importi di € 780,45 e di € 760,97.
Lamenta l’appellante che la gravata sentenza della Ctp non ha considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 3, dlgs 504/92 nonché dell’art. 14, comma 4 Regolamento Ici di Roma Capitale, l’applicazione dell’esenzione dall’imposta per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti e affini entro il 2° grado, che la utilizzano quale abitazione principale, è subordinata alla presentazione di una comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi; comunicazione che, mediante l’apposita modulistica predisposta dall’Ente impositore, nel caso di specie non è stata effettuata dalla contribuente.
La sig.ra G. non si è costituita nel presente grado di appello.
L’appello non merita accoglimento per le seguenti considerazioni: la gravata sentenza della Ctp ha correttamente rilevato che la contribuente ha fornito idonea prova circa il fatto di aver concesso in uso gratuito ai propri figli, quale loro abitazione principale, l’unità immobiliare in questione:
- ricorrono pertanto in via sostanziale tutti presupposti, di natura oggettiva e soggettiva, previsti dalla normativa in tema di esenzione dall’imposta.
- per quanto infine attiene alla mancata comunicazione di tali circostanze da parte della contribuente, la quale ha in effetti omesso di compilare la apposita modulistica predisposta dall’Ente impositore, ritiene la Commissione di poter fare proprio l’insegnamento al riguardo fornito dalla Corte di cassazione. La Corte ha infatti più volte richiamato, in senso contrario alla tesi sostenuta dall’appellante, il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente sancito dall’art. 10, legge 212/2000 (in tal senso Cass. 8628/2019 e 12304/2017).
La mancata costituzione nel presente giudizio di appello della contribuente giustifica il nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Commissione respinge l’appello. Nulla sulle spese.

