IL MIO 110% RISPONDE
Incendi, serve sanare
F.P.
PREVENZIONE
INCENDI SANATA
Quesito
La mancanza del certificato di prevenzione incendi preclude il rilascio dell’attestazione di conformità urbanistica per gli edifici in condominio? È possibile sanare questa irregolarità dotando di certificato di prevenzione incendi il nuovo impianto termico condominiale installato in conformità alle disposizioni Superbonus?
Risposta
Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (dpr n. 380/2001) esclude la spettanza delle agevolazioni fiscali in caso di interventi abusivi realizzati in assenza di titolo, in contrasto con lo stesso, o in base a un titolo successivamente annullato. Per espressa previsione normativa, tale preclusione opera quando il contrasto riguarda violazioni di altezza, distacchi, cubatura o di superficie coperta che eccedono, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione. Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni che beneficiano delle agevolazioni da Superbonus, il comma 13-ter del dl n. 119/2020, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, stabilisce che le asseverazioni in merito allo «stato legittimo» degli immobili plurifamiliari sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessate dagli interventi. Attraverso il certificato di «stato legittimo» è quindi attestata la conformità urbanistica dell’immobile rispetto ai titoli edilizi che hanno autorizzato interventi sullo stesso o che lo stato attuale dell’immobile rientra nelle tolleranze costruttive anzidette. Fermo restando, dunque, che il certificato di conformità urbanistica verrà rilasciato a fronte di una verifica nei termini sopra indicati, si consiglia, in ogni caso, di procedere alle dovute verifiche ed ai dovuti adempimenti ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, la cui mancanza costituisce elemento sanzionabile.
ASCENSORI: COSÌ IL PRESUPPOSTO
Quesito
Stiamo eseguendo lavori che rientrano nel Superbonus 110% su un condominio composto da due palazzine di 4 piani ciascuna, per un totale di 16 unità abitative. È stata deliberata la realizzazione del «cappotto termico» e la sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale. Il condominio è privo di ascensore. Alla luce delle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2021 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, è possibile installare l’ascensore per soddisfare le esigenze di un condomino di età superiore a 65 anni, che occupa l’ultimo piano, usufruendo del Superbonus 110%. In caso di risposta affermativa, possono godere della medesima agevolazione gli altri condomini che hanno età inferiore ai 65 anni e non sono portatori di handicap?
Risposta
La legge di bilancio 2021 ha ampliato l’ambito degli interventi agevolabili secondo le previsioni Superbonus, ricomprendendo anche gli interventi effettuati in favore di persone portatrici di handicap e finalizzati a eliminare le barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Tali interventi saranno considerati agevolabili e dunque ad essi sarà applicabile la maxi detrazione del 110 per cento, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti» di efficientamento energetico previsti dal comma 1 dell’art. 119 dl Rilancio. Tra gli interventi in questione, rientranti nell’ambito dell’agevolazione, è ricompresa l’installazione di ascensori e montacarichi, nonché di ogni altro strumento adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione, purchè, dunque, effettuata in favore di soggetti come sopra individuati (portatori di handicap, ovvero over 65, n.d.r.).

