IL MIO 110% RISPONDE


Edifici collabenti ammessi (sotto condizione) al beneficio


UNITÀ COLLABENTI 


E MAGAZZINI


Quesito


I proprietari di un immobile, costituito da n. 11 unità immobiliari, tutte facenti capo a proprietari diversi, tutte persone fisiche, intendono conferire allo scrivente, apposito incarico professionale per la demolizione e la ricostruzione dell’intero fabbricato, al fine dell’applicazione del Superbonus 110.


L’edificio è composto come segue:


• N. 6 abitazioni cat. A/6 a piano terreno; 


• N. 1 abitazione cat. A/3 a primo piano;


• N. 2 abitazioni cat. F/2 a primo piano; 


• N. 1 magazzino cat. B/8 interrato. 


Nel caso di specie i proprietari delle abitazioni chiedono di poter accedere ai bonus fiscali Sismabonus ed Ecobonus con percentuale di detrazione al 110%. Il proprietario del magazzino interrato, invece, chiede di poter applicare il Sismabonus con detrazione al 110% con riferimento ad interventi di realizzazione di posti auto.


Risposta


Con specifico riferimento al primo quesito posto, si conferma la possibilità, per i proprietari delle abitazioni residenziali individuate (cat. A/6 ed A/3), di usufruire del Superbonus, a condizione che le spese relative agli interventi realizzati siano sostenute nell’arco temporale di riferimento della normativa (1° luglio 2020-30 giugno 2022), che vengano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa e che vengano espletati gli adempimenti specificamente previsti per ciascun intervento realizzato. 


Per quanto riguarda, invece, sia l’unità collabente (F2), sia il magazzino interrato (B/8), come specificato, rispettivamente, dalla circolare ministeriale 30/E/2020 e dalle faq del sottosegretario di Stato all’Economia Alessio Villarosa, reperibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze, sono ammesse al Superbonus le spese sostenute per interventi realizzati su tali immobili, a condizione che al termine degli stessi siano destinati ad abitazione e nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo.


CALCOLO SPESA 


EDIFICIO MISTO


Quesito


Ai fini del calcolo del limite di spesa oggetto di agevolazione da Superbonus, in caso di immobile residenziale composto, ad esempio, da 4 abitazioni e 4 box, occorre tener conto della totalità delle unità immobiliari dell’edificio? Nel caso in cui, invece, l’edificio fosse composto da immobili destinati ad uso commerciale, si dovrebbero considerare anche quest’ultimi ai fini del calcolo del suddetto limite?


Risposta


L’art. 119 del dl Rilancio prevede che, qualora gli interventi rientranti nel perimetro oggettivo dell’agevolazione fiscale in questione siano effettuati su parti comuni di edifici, il relativo limite di spesa deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, non operando, di fatto, un distinguo in base alla correlativa natura abitativa o pertinenziale.


Al riguardo, come confermato dalla circolare n. 30/E/2020, se il condominio è composto, come nel caso in esame, da quattro unità abitative e quattro pertinenze, la spesa massima ammissibile per i lavori sulle parti comuni si calcola operando la somma delle unità residenziali e delle pertinenze.


Soffermando ora l’attenzione sull’eventuale presenza nell’edificio di locali commerciali, il citato documento di prassi ha precisato che qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni. Pertanto, nel rispetto del suddetto requisito percentuale, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, il calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus deve tener conto, secondo un criterio omnicomprensivo, anche delle unità immobiliari non residenziali.