IL MIO 110% RISPONDE


Modello entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa


CESSIONE DEL CREDITO: 


COSÌ LA COMUNICAZIONE 


Quesito


Con riferimento alle tempistiche della comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate ai fini della cessione del credito, si richiede di conoscere la procedura nel caso in cui gli interventi oggetto di agevolazione vengano effettuati a cavallo di due anni.


In particolare, si richiede se sia opportuno (i) richiedere un’unica cessione della detrazione a lavori finiti, ovvero (ii) richiedere la cessione della detrazione entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, con la conseguenza della necessità di presentazione di due distinte richieste di cessione della detrazione. 


Si richiede, infine, se è necessario procedere con la comunicazione della cessione del credito anche nell’ipotesi in cui non si sia giunti al 30% di lavori.


Risposta


Come evidenziato sia nell’ambito della circolare ministeriale 24/E/2020, sia nelle istruzioni per la compilazione del modello per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, la comunicazione in questione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui l’opzione stessa viene esercitata. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione poteva essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.


In considerazione della circostanza per la quale l’avvenuto sostenimento delle spese nell’arco temporale di riferimento costituisce presupposto imprescindibile per l’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’art. 121 del dl Rilancio, in assenza di espressa indicazione sul punto da parte dell’Agenzia delle entrate si ritiene che nella fattispecie prospettata debba procedersi con la presentazione del relativo modello entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento delle spese, con la conseguenza della necessità di presentare due distinti modelli. 


Inoltre, come altresì evidenziato dalla medesima circolare 24/E/2020, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo, laddove, il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo. 


LIMITE SPESA, CALCOLO SU 


INTERVENTO PRECEDENTE


Quesito


Nel 2019 ho realizzato sia lavori sull’involucro dell’edificio, rientranti nel perimetro dell’agevolazione da Ecobonus, che interventi agevolabili ex art 16-bis del dpr 917/86.


Nel 2020, proseguendo con la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione non ancora terminato, ho iniziato, a far data del 1° luglio 2020, ad effettuare lavori per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, riconducibili ai c.d. lavori trainanti di cui all’agevolazione da Superbonus 110.


In caso di successiva sostituzione degli infissi, posso considerare quest’ultimo intervento autonomamente, senza prendere in considerazione le spese detratte con i lavori effettuati nel 2019?


Risposta 


In via preliminare, si osserva che le disposizioni vigenti non escludono la possibilità di beneficiare contemporaneamente sia delle detrazioni d’imposta per lavori da Ecobonus effettuati in anni precedenti sia di quelle relative al Superbonus 110%. In ogni caso, preme rilevare che il Decreto attuativo relativo alle agevolazioni introdotte con il Decreto Rilancio, nel disciplinare i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali, ha previsto, nel caso di interventi che si qualificano come mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti, che, ai fini del computo del limite massimo di spesa o di detrazione, si tiene conto anche delle spese o delle detrazioni fruite negli anni precedenti.


Di contro, il suddetto limite non trova applicazione in caso di effettuazione di interventi autonomi, vale a dire lavori non collegati a quelli già realizzati in precedenza. In tale circostanza si fa riferimento al limite annuale di spesa ammissibile. 


Pertanto, ai fini della corretta individuazione della spesa massima ammessa in detrazione è dunque fondamentale verificare se il nuovo intervento è qualificato come «collegato» o «autonomo» di interventi iniziati negli anni precedenti.


SUPERBONUS 


PER GLI IMMOBILI F/3?


Quesito


Sono proprietario di due unità immobiliari, una censita in Catasto nella categoria F/3, ristrutturata e già collaudata ma priva di finiture, l’altra, contigua, censita in categoria A/4. Gli immobili si trovano in zona sismica 1. Intendo procedere alla ristrutturazione con accorpamento delle unità immobiliari ed eseguire interventi di: (i) riduzione del rischio sismico per l’abitazione principale; (ii) efficientamento energetico su entrambe le unità, quali «cappotto», sostituzione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento, sostituzione degli infissi. 


È possibile agevolare questi interventi secondo le previsioni del decreto Rilancio? In caso affermativo quali sono i limiti di spesa agevolabile? Il beneficio può essere escluso per aver ricevuto contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico ai sensi dell’ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 344/2016? 


Risposta


Il lettore potrà usufruire delle agevolazioni fiscali solo rispetto all’immobile di categoria A/4. La categoria castale F/3 individua gli immobili «in corso di costruzione» e la prassi dell’Agenzia delle entrate (risposta ad interpello n. 150/2019) e la giurisprudenza (Cass., ord. n. 13043/2019) escludono che gli interventi effettuati su detti immobili possano essere qualificati come di ristrutturazione, quindi agevolabili, attribuendo agli stessi natura di interventi di completamento, o finitura, non agevolabili. 


Sarà quindi possibile agevolare, secondo i limiti di spesa previsti per ciascun intervento, sia quelli antisismici (limite di spesa euro 96.000) sia i lavori di efficientamento energetico (limite di spesa euro 50.000) effettuati sull’immobile di categoria A/4. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, da ultimo con la circolare n. 30/2020, è possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese relative ai vari interventi. Si evidenzia poi che l’intervento antisismico consente di agevolare, nel corrispondente limite di spesa, anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria necessarie per completare l’intervento. Infine, così come stabilito per le agevolazioni per la ricostruzione antisismica previgenti, il decreto Rilancio ha escluso la cumulabilità tra i benefici fiscali di cui ai commi da 4 a 4-ter dell’art. 119 e i contributi pubblici erogati per la ricostruzione. Pertanto, le spese sostenute dal contribuente per la ricostruzione a seguito di eventi sismici saranno agevolabili, secondo le disposizioni del decreto Rilancio, al netto dei contributi già erogati dallo Stato in forza di norme speciali rispondenti alle medesime finalità.


NUOVA INSTALLAZIONE 


CALDAIA A BIOMASSE


Quesito


È possibile agevolare l’installazione di una caldaia a biomasse su un immobile privo di impianto termico? È presente solo un camino nella zona cucina, che non è sufficiente per riscaldare l’intero volume dell’abitazione. In considerazione del fatto che dall’intervento prospettato non consegue un miglioramento energetico dell’edificio di due classi, il contribuente potrebbe comunque avvalersi delle agevolazioni da ecobonus?


Risposta


A norma dell’art. 14, comma 2-bis, dl 63/2013 (c.d. ecobonus) l’installazione di un generatore di calore a biomassa è un intervento fiscalmente agevolabile anche nel caso in cui consista nell’installazione ex novo dell’impianto di riscaldamento. In particolare, il decreto requisiti tecnici del 6 agosto 2020 nell’individuare, all’articolo 2, gli interventi agevolabili secondo le disposizioni ecobonus e superbonus non subordina l’installazione di tale impianto alla circostanza che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento, come invece prescritto per altri interventi. Pertanto, il lettore potrà usufruire delle agevolazioni da ecobonus per l’installazione della caldaia a biomasse. Tale soluzione trova conferma anche nella risoluzione n. 30/2020, dove l’Agenzia delle entrate ha ricordato che le detrazioni da ecobonus e quelle da superbonus, in forza del richiamo operato dall’art. 119 dl Rilancio al dl n. 62/2013, spettano a condizione che gli edifici oggetto di intervento siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante, con la sola eccezione dell’installazione dei collettori solari per la produzione di acqua calda e, dal 1 gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. In caso di nuova installazione, il beneficio fiscale spetta a condizione che l’impianto consegua la certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle, ai sensi del dm n. 186/2017.