Stretta sul bonus affitti
Bonus locazioni a rischio restituzione. L’agenzia delle entrate entra a gamba tesa su chi ha utilizzato prima del 28 ottobre 2020 il credito d’imposta sulle locazioni derivante delle disposizioni introdotte in sede di conversione del decreto rilancio (dl 34/20). La risposta fornita durante un videoforum dall’agenzia delle entrate in tema di applicabilità delle sanzioni per i beneficiari ante autorizzazione dell’UE delle disposizioni contenute nel dl agosto (dl 104/20) per il bonus locazioni, rischia infatti di essere applicabile anche per le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto rilancio (dl 34/2020).
Come indicato anche nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5/05003 infatti, l’autorizzazione di Bruxelles riguardava non solo le modifiche al credito d’imposta sulle locazioni apportate dal dl agosto ma quelle introdotte in sede di conversione della norma che ha introdotto il bonus, ovvero l’articolo 28 del decreto rilancio. Dunque, sulla logica di quanto dichiarato dall’agenzia delle entrate, sebbene l’efficacia di tali disposizioni fosse a partire dal 17 luglio 2020, giorno di pubblicazione della legge di conversione del decreto rilancio (legge 77/2020), l’effettiva possibilità di fruizione dei relativi crediti era invece legata sempre all’autorizzazione UE arrivata il 28 ottobre. Durante l’iter di conversione in legge 77/2020 del dl, è stata introdotta la disposizione che consentiva l’accesso al credito d’imposta, sebbene in forma ridotta, alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro 2019. Le modifiche hanno interessato anche le agenzie di viaggio e tour operator a cui è stato dato il via libera al bonus indipendentemente dai ricavi conseguiti nell’anno precedente.
Ma non è tutto.
Sempre in sede di conversione, il tax credit è stato ampliato alle imprese che, in assenza dei requisiti richiesti dalla norma, hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed ai soggetti che, far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. In poche parole quindi i soggetti sopra indicati che nel periodo temporale dal 17 luglio al 28 ottobre hanno utilizzato i crediti relativi alle norme introdotte in sede di conversione del dl rilancio, rischiano seriamente di essere sanzionati poiché anche questi bonus non erano ancora stati approvati da Bruxelles.
Tale interpretazione risulta anche supportata dalla risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04792 in cui viene specificato che il credito d’imposta in commento «è stato notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato con decisioni C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020 e C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e che, pertanto, ogni modifica che dovesse essere apportata allo stesso necessita di essere notificata e autorizzata dall’Esecutivo europeo». Essendo la prima autorizzazione al credito d’imposta sulle locazioni datata 26 giugno 2020 e le norme introdotte in sede di conversione del dl rilancio del 17 luglio 2020, queste ultime non potevano che essere autorizzate con la successiva decisione della commissione del 28 ottobre 2020, rendendole di fatto i relativi crediti utilizzabili solo a partire da tale data.
E’ opportuno ricordare che la comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final sopra citata è quella recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» (cosiddetto «Temporary Framework»).

