Niente 110% per il comodatario
Niente detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti da un comodatario, persona fisica, su un edificio composto da due unità immobiliari censite in categoria “C/2”, funzionalmente indipendenti e autonome, che al termine dei lavori risulteranno destinate ad uso abitativo. I detti interventi, però, potranno beneficiare delle detrazioni ordinarie.
Questa la precisazione formulata con una recente risposta ad una istanza di interpello (n. 87) dall’Agenzia delle entrate sul tema del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.
Sismabonus. L’istante ha evidenziato che il coniuge è proprietaria di un edificio collocato in zona sismica 3, diviso in due unità (rustico e deposito), censiti in catasto in categoria “C/2”, funzionalmente autonomi e che è intenzione della stessa di concedere il citato edificio allo stesso istante il quale, ottenuta l’autorizzazione per un intervento di ristrutturazione edilizia, chiede se gli interventi di ristrutturazione antisismica rientrano nella detrazione potenziata del 110%, se è possibile ottenere la detrazione maggiorata sulla installazione di un impianto fotovoltaico e, con riferimento al bonus mobili, se il tetto di 10 mila (di fatto 16 mila, con la legge 178/2020) possa essere considerato con riferimento ad ogni unità censite in catasto autonomamente alla fine dei lavori.
L’Agenzia delle entrate fa il punto sulle disposizioni contenute nel richiamato art. 119 del dl 34/2020 e, con particolare riferimento agli interventi indicati nell’istanza, ricorda che con un recente documento di prassi (circ. 24/E/2020) ha precisato che il superbonus spetta a fronte del sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e per l’adozione di misure antisismiche, come indicato nei commi 1 e 4 del detto articolo, individuando ulteriormente su quali tipologie di edifici.
L’Agenzia delle entrate si sofferma sulla nozione di condominio e rileva, innanzitutto, che la funzionalità indipendente e gli accessi autonomi assumono rilievo esclusivamente con riferimento agli interventi, trainanti, per l’efficientamento energetico, di cui al comma 1 del richiamato art. 119, mentre per quanto concerne gli interventi antisismici, di cui al comma 4, esistono soltanto gli edifici unifamiliari o le parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, a prescindere dalla indipendenza funzionale e dall’autonomia.
Pertanto, resta inevitabile che il contribuente (comodatario) potrà accedere alle detrazioni per interventi antisismici ordinarie, attualmente indicate al comma 1-quinquies, dell’art. 16 del dl 63/2013, stante il fatto che, come indicato, detta agevolazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni in senso oggettivo, a prescindere dalla presenza di più proprietari nell’ulteriore considerazione che, se gli interventi antisismici fossero eseguiti direttamente dal proprietario, la situazione risulterebbe totalmente capovolta.
Demolizione e ricostruzione. Con un ulteriore interpello (risposta n. 88), l’istante ha dichiarato di aver iniziato, nel 2019, lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento su una unità immobiliare unifamiliare indipendente e prima casa, con isolamento delle strutture opache disperdenti e la sostituzione della caldaia a pompa di calore e che, pur consapevole che i lavori sono in corso d’opera, ha intenzione di fruire della detrazione del 110%.
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione maggiorata, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, si rende applicabile anche agli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nella definizione di cui alla lettera d), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001, dopo le modifiche operate da tempo, comprese quelle introdotte dal dl 76/2020 (lett. b, n. 2, comma 1, art. 10), tenendo conto che la qualificazione spetta al comune o ad altro ente territoriale competente e deve risultare dal titolo amministrativo che li autorizza.
Naturalmente, essendo i lavori iniziati nel 2019, l’Agenzia delle entrate conferma che, alla detrazione maggiorata del 110%, accederanno le spese sostenute dall’1/07/2021 al 30/06/2022 e che il miglioramento energetico dovrà essere dimostrato dall’attestazione di prestazione energetica (Ape), ante e post intervento, considerando l’edificio nella configurazione finale.

