Sconto in fattura o cessione credito anche per le barriere architettoniche
L’agenzia delle Entrate rimedia alle lacune emerse nella normativa
Nella Guida individuato anche il tetto di spesa di 96mila euro
La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche (compresa l’installazione di ascensori e montacarichi) e le altre opere comprese all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir – laddove eseguite come intervento trainato meritevole del Superbonus 110% – beneficia, a partire dal 1° gennaio scorso, dell’opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura”. È quanto si ricava dall’ultima versione della Guida al Superbonus 110% presente da qualche giorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’interpretazione supera, in senso favorevole al contribuente, una dimenticanza del legislatore e prelude ad una modifica della «comunicazione di opzione» approvata con il decreto dell’8 agosto 2020 e già modificata con il decreto del 12 ottobre 2020.
La lettera d) del comma 66 dell’articolo 1 della legge 178/2020 ha inserito nell’ambito del comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, ossia tra gli interventi cosiddetti trainati, quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, già prevista dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 16-bis Tuir nell’ambito del “bonus ristrutturazioni 50%” se effettuata in favore di soggetti portatori di handicap grave, a cui vengono aggiunti, ai fini del Superbonus, gli ultra 65enni.
L’Agenzia «rimedia» gli errori
La modifica è però imprecisa, in primo luogo perché non indica un limite di spesa e, in secondo luogo, perché non è coordinata con l’articolo 121 del Dl 34/2002. Quest’ultima disposizione, infatti, nell’elencare gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura” non è stata aggiornata con la nuova previsione e cita esclusivamente le lettere a) e b) dell’articolo 16-bis.
La Guida dell’Agenzia, però, oltre a confermare che il limite di spesa è quello “classico” dei 96mila euro, indica il nuovo intervento trainato tra quelli che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 (e, alle condizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, fino al 31 dicembre 2022), possono essere oggetto di opzione.
È del tutto condivisibile questa, che supera il mero dato letterale, non solo perché, diversamente, l’eliminazione delle barriere e l’acquisto degli ascensori sarebbe stato l’unico intervento trainato a poter fruire della sola detrazione, ma anche perché, al di fuori del superbonus, questi interventi rientrano spesso nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 16-bis (recupero edilizio) e, quindi, erano già compresi nell’ambito dell’articolo 121 (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-04996 del 3 dicembre 2020). Non sarebbe stato coerente consentire la cessione o lo “sconto” nel bonus 50% e non prevederlo nel Superbonus.
Il limite
Il fatto che l’eliminazione delle barriere nasca nell’articolo 16-bis del Tuir spiega probabilmente il motivo per cui l’intervento sia stato inserito tra gli interventi trainati nel comma 2, dedicato all’ecobonus, e non nel comma 5, che avrebbe richiamato il sismabonus: i lavori per quest’ultimo, infatti, assorbono, nell’unico limite di 96mila euro, anche questo intervento.
Resta un problema (minore). Il comma 3 dell’articolo 119 richiede, per tutti gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il rispetto dei requisiti minimi “ecobonus” e del doppio salto di classe energetiche: richiesta che, per gli interventi anti-barriere, non ha alcun senso.

