Residenti esteri col superbonus

Per determinare il momento di sostenimento delle spese, relative agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, in presenza di sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Il residente all’estero, inoltre, può beneficiare del 110%, anche in assenza di redditi imponibili sul territorio, in caso di acquisto di una unità abitativa antisismica. Queste le ulteriori indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in due recenti risposte (n. 90 e 91) ad altrettante istanze di interpello, aventi ad oggetto la detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020.


Superbonus. La prima risposta (n. 90) interviene su una serie di situazioni inerenti la detrazione del 110%, di cui l’istante chiede delucidazioni, rappresentando la volontà di eseguire determinati interventi edilizi su un fabbricato formato da quattro unità immobiliari a destinazione abitativa («A/2») e quattro locali adibiti a locale di sgombero («C/2»), nonché su tre pertinenze costituite da due locali destinati a deposito («C/2», di cui uno censibile) e un’autorimessa («C/6»). Le dette unità immobiliari sono dotate di impianto di riscaldamento autonomo e l’intervento prevede la totale demolizione del fabbricato principale e la successiva ricostruzione dello stessa in area di sedime diversa, con sagoma differente ma con volumi pari alla sommatoria dei volumi dell’attuale edificio e delle pertinenze, anch’esse da demolire, con inevitabile miglioramento della classe energetica.Sulla base della documentazione fornita e dopo aver analizzato le disposizioni di riferimento, l’Agenzia risponde a tutte le richieste di delucidazione ricordando, inizialmente, che ai fini della fruizione del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020, nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, la detrazione spetta soltanto se l’intervento rientra nella ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d), comma 1 dell’art. 3 del dpr 380/2001, tenendo conto che la qualificazione delle opere edilizie spetta al comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo amministrativo che autorizza i lavori. Con particolare riferimento al calcolo del limite di spesa ammissibile rileva il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori (circ. 24/E/2020), non essendo agevolati gli interventi di nuova costruzione, esclusa l’ipotesi di installazione degli impianti fotovoltaici, di cui al comma 5 del medesimo art. 119. 


Peraltro, in ordine all’ambito applicativo del superbonus, l’Agenzia precisa ulteriormente che qualora gli interventi edilizi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità, la situazione da valorizzare è sempre quella esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dopo gli interventi agevolati (circ. 30/E/2020)Per determinare l’ammontare massimo di spesa agevolabile rilevano anche le pertinenze, comprese quelle non servite dall’impianto termico, restando escluse le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi e la detrazione risulta fruibile anche per gli altri eventuali costi, strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, sempre nel rispetto delle soglie di spesa previste, mentre l’esecuzione sulle parti comuni condominiali di almeno un intervento «trainante» di riqualificazione energetica, consente a ciascun condòmino di fruire della detrazione maggiorata del 110% per gli interventi «trainati» sulla singola unità immobiliare, da eseguire congiuntamente a quelli «trainanti», nel rispetto, però, del limite di due unità immobiliari, di cui al comma 10 dell’art. 119. L’Agenzia, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, ribadendo che per le persone fisiche rileva il «criterio di cassa» ovvero la data dell’effettivo pagamento, precisa che in presenza di sconto in fattura, si può fare riferimento, in luogo della data dell’effettivo pagamento, alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.


Acquisto casa antisismica. Con la successiva risposta (n. 91), l’Agenzia precisa che possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi edilizi i contribuenti, residenti o non residenti, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi agevolati, a condizione che ne sostengano le relative spese, confermando però che il beneficio fiscale indicato non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (circ. 24/E/2020 § 1.2).Nel caso in cui, però, il soggetto residente all’estero, che non possiede altri redditi in Italia, intenda acquistare un’unità immobiliare con i requisiti per poter beneficiare del sisma bonus acquisti, di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013, le detrazioni anche maggiorate, come quelle del 110%, spettano in quanto detto soggetto sarà in futuro titolare di reddito fondiario.