Sismabonus, beneficio ampio
Ammesso il sismabonus per l’edificio ricostruito e ampliato di volume se rispetta i limiti urbanistici. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 97 dell’11/2/2021.
Il caso riguarda la possibilità di fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del dl n. 63/2013 sull’intero fabbricato antisismico in costruzione. In particolare, il fabbricato ricade su un terreno in parte occupato da un edificio da demolire e in parte su un’altra porzione di terreno libero, accorpato all’intervento da eseguire sulla prima porzione di terreno che ne aumenta di fatto l’edificabilità. Pertanto, gli interventi prevedono la demolizione e la ricostruzione con l’aumento del volume dell’edificio. Inoltre, tra gli adempimenti burocratici manca la presentazione dell’asseverazione contestualmente al permesso di costruire. Infatti, nel 2019 sono iniziati i lavori di costruzione del fabbricato e il Comune, con certificazione rilasciata nel 2020, ha attestato l’inizio delle procedure autorizzative al 2018 e con comunicazione del 2019 ha autorizzato l’integrazione della pratica edilizia con l’attestazione di rischio sismico.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies del dl n. 63/2013, gli acquirenti di case da ricostruire con riduzione del rischio sismico, anche con aumento volumetrico, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, possono fruire di detrazioni pari al 75 o all’85% del prezzo dell’unità se si provveda alla vendita delle abitazioni da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare entro 18 mesi dalla data di conclusione lavori.
Secondo l’Agenzia, la detrazione è consentita anche nell’ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell’edificio abbiano determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, a prescindere dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso, ma nel presupposto che l’intervento sia effettuato all’interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre, l’agevolazione è ammessa se la tardiva presentazione dell’asseverazione, che certifica la classe del rischio sismico precedente e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato è presentata entro la data di stipula del rogito dell’immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori di riduzione del rischio sismico, fermo restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa.

