L’ex immobile di lusso non deve sanzioni
La non più prevista inclusione di un immobile nella categoria di lusso, per effetto di norma successiva, permette al contribuente che infedelmente non lo avesse dichiarato tale in precedenza, di non scontare l’assoggettamento a sanzioni, in applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 comma 2 del dlgs n. 472/1997. È quanto stabilito dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 1089/09/2020. Dopo aver adito i giudici provinciali di Roma, un contribuente ricorreva in appello contro la sentenza emessa da questi ultimi i quali avevano confermato la legittimità di un avviso di accertamento, e delle sanzioni contestualmente irrogate, con cui veniva disconosciuto il beneficio prima casa sull’immobile di proprietà del ricorrente, considerato immobile di lusso. In particolare la parte appellante insisteva nell’applicazione delle agevolazioni anche alla luce della categoria catastale di riferimento, nel caso di specie la A/7, delle innovazioni introdotte dal dlgs n. 23/2011, eccependo la violazione dell’art. 112 cpc sull’applicabilità delle sanzioni al 30% in violazione di quanto previsto dall’art. 10 del citato dlgs n. 23/2011 posto che nel caso di specie non vi era stata alcuna infedele dichiarazione. Il collegio regionale si poneva quindi subito il problema di individuare se, ai fini delle agevolazioni cosiddetta prima casa, l’immobile in questione potesse ricadere o meno tra quelli di lusso. A riguardo, ricordavano i giudici, bisognava fa riferimento al momento dell’acquisto e alla nozione di superficie utile complessiva traibile dalle norme del dm lavori pubblici n. 1072 del 1969. Ciò considerato, per l’immobile in questione non poteva estensivamente applicarsi la novella introdotta sul predetto dlgs, poiché modificato con successivo dl 104/2013, precludendo una applicazione retroattiva alle novità e benefici introdotti solo con la sua conversione in legge nel novembre 2013. La Ctr, tuttavia, ha comunque in parte accolto l’appello del contribuente, quantomeno in punto di sanzioni, applicandovi il principio del favor rei di cui all’art. 3 del dlgs n. 472 del 1997. Tale canone impone di non assoggettare a sanzioni quella fattispecie che, in base a una normativa posteriormente introdotta, non costituisca più una violazione punibile con sanzione amministrativa. A quest’ultima era quindi stato illegittimamente assoggettato il contribuente per aver dichiarato che l’immobile non possedesse caratteristiche di lusso, circostanza che tuttavia corrispondeva a quanto previsto dalla successiva normativa, pertanto meritevole di esclusione sanzionatoria.
Benito Fuoco
B. A. ha proposto appello nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. (…) che ha rigettato il ricorso presentato contro l’avviso di accertamento n. (…) per decadenza dai benefici fiscali inerenti l’atto notarile di acquisto notaio B. M. C., stipulato il 29/04/2013, registrato il 30/04/2013 con mutuo contestuale dell’immobile da considerarsi di lusso in quanto di una superficie superiore a mq 240 secondo i criteri di cui all’art. 6 del dm Lavori Pubblici del 2/2/969. L’appellante deduce i seguenti motivi: La materia è stata innovata dall’art. 10 dlgs del 14/03/2011 n. 23 in base al quale a decorrere dall’1/1/2014 l’applicabilità delle agevolazioni casa ai fini dell’imposta di registro si riferiscono alla categoria catastale, nel caso di specie trattandosi di cat. A/7. Violazione dell’art. 112 cpc sull’applicabilità delle sanzioni pari al 30% in contrasto con l’art. 10 dlgs n. 23 del 14/03/2011. Non vi è stato nel caso di specie mendacio o dichiarazione falsa.(…) Il 21/01/2020 l’appellante ha presentato note conclusive con cui insiste per l’accoglimento dell’appello anche sotto il profilo dell’annullamento delle sanzioni irrogate del 30% alla luce del principio del favor rei di cui all’art. 3 comma 2 dlgs n. 472 del 1997.(…) In tema di agevolazioni cosiddetta prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento, avuto riguardo al momento dell’acquisto, alla nozione di superficie utile complessiva di cui all’art. 6 del dm lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina (Cass., sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8409 del 26/03/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017).(…) Deve essere accolto il motivo concernente le sanzioni di cui all’atto impugnato alla luce del principio del favor rei di cui all’art. 3 comma 2 dlgs n. 472 del 1997 in forza del quale in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisce violazione punibile. Le sanzioni per cui è causa vennero inflitte per avere il contribuente dichiarato che l’immobile possedeva contrariamente al vero caratteristiche non di lusso, dichiarazione che alla luce della categoria catastale dell’immobile, A7, non avrebbe oggi più rilevanza per l’ordinamento in quanto non è di lusso. Conseguentemente le irrogate sanzioni devono essere annullate.(…)
P.Q.M. Accoglie parzialmente l’appello limitatamente alle sanzioni che annulla e compensa le spese (…)

