Locazioni, la clausola penale è accessoria

La clausola penale annessa a un contratto di locazione con cui i contraenti prevedono ulteriori interessi in casi di mancato o ritardato pagamento dei canoni, si configura comunque come una clausola accessoria rispetto al contratto principale, non potendo pertanto scontare una tassazione autonoma ai sensi dell’art. 21 del dpr 131/86. Si tratta del noto canone ribadito dalla sentenza n. 209/04/2020 emessa dalla Ctp di Varese. La commissione ha esaminato i motivi di ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Varese pretendeva l’ulteriore pagamento dell’imposta di registro su una clausola penale inserita in un contratto di locazione stipulato dal ricorrente. Asseriva l’ufficio che la clausola costituisse patto autonomo quindi a sua volta da assoggettare al tributo in misura fissa di euro 200 ai sensi dell’art. 21 comma 1 del Dpr n. 131/1986 e dell’articolo 27. Invece, il contribuente rappresentava che la clausola era parte del contratto principale e che con la stessa si prevedeva che, in casi di ritardo nei pagamenti dei canoni stabiliti, si andavano ad applicare ulteriori interessi, e che tale pattuizione, accessoria, non poteva essere autonomamente assoggettata ma rientrava in quella del contratto principale. La Ctp ha quindi descritto che natura e quali effetti avesse nel caso di specie la clausola penale attenzionata dall’ufficio ai soli fini della ripresa tributaria. Pur se dotata di causa autonoma, distinta da quella del contratto principale a cui si riferisce, la clausola penale resta comunque complementare a quest’ultimo. Anzi, aggiungono i giudici, la stessa, prevedendo il pagamento di un interesse di mora in caso di omesso o ritardato versamento dei canoni, non integrerebbe nemmeno una vera e propria clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale e non potendo in ogni caso intendersi come obbligazione avente causa propria e quindi come pattuizione autonoma rispetto al contratto principale. L’indubbio suo carattere accessorio, ai fini dell’imposta di registro, non poteva portare alla legittima ulteriore richiesta di pagamento avanzata dall’ufficio nell’avviso notificato, non trovando applicazione l’art. 21 del dpr 131. Per tali motivi il ricorso di parte è stato accolto con condanna alle spese dell’amministrazione.
Benito Fuoco
Con ricorso telematico (…) inviato in data 14/11/2019 V. E. si opponeva all’avviso di liquidazione con cui veniva richiesta imposta di registro per una clausola penale inserita in un contratto di locazione: sosteneva il ricorrente che la clausola con la quale si stabiliva che, in caso di ritardo nel pagamento dei canoni, venissero applicati interessi non si trattava di una clausola da tassare autonomamente; chiedeva l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva l’Agenzia in data 12/12/2019 precisando le clausole di questo genere andavano tassate a parte in misura fissa di 200 euro ex art 21 C 1 e 22 dpr 131/86 e per analogia l’art. 27; chiedevano dichiararsi una cessata materia parziale per le sanzioni e gli interessi poiché la debenza avrebbe dovuto applicarsi solo dopo il 19.9.2017; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
IN DIRITTO
Anche se alla clausola penale deve essere riconosciuta una propria causa, distinta da quella del contratto cui afferisce, e una sua rilevanza contrattuale autonoma, essa è collegata e complementare al contratto nel cui contesto si inserisce; la «previsione», contenuta nel contratto, per il caso di omesso o ritardato versamento dei canoni della locazione, del pagamento di un interesse legale di mora, non integra peraltro una clausola penale, non avendo obiettivamente una funzione rafforzativa del vincolo contrattuale e non può in ogni caso intendersi come obbligazione avente causa propria e quindi come pattuizione autonoma rispetto al contratto principale, essendo impossibile determinare una penale costituita da un aggravio degli interessi, scollegata dalla obbligazione di versare il canone concordato.
Ne consegue che una simile clausola penale ha natura accessoria e quindi, ai fini dell’imposta di registro, essa va ricompresa nella tassazione a carico della obbligazione principale, non potendo in tal caso trovare applicazione l’art. 21 del Dpr 26 aprile 1986 n. 131. (cfr Comm. Trib. prov. Lombardia Varese, Sez. II, Sent. 17/01/2019, n. 48; Comm. Trib. prov. Lombardia Milano, Sez. VII, Sent., 22/11/2019, n. 4690; Comm. Trib. prov. Lombardia Brescia Sez. IV Sent., 01/08/2019, n. 506).
Il ricorso va accolto le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso e condanna la resistente alle spese di lite che liquida in euro 150,00 complessivi oltre accessori di legge.