Sulle case confronti omogenei
La rettifica dei valori dichiarati in sede di compravendita di un immobile destinato a casa di cura, deve prendere a riferimento analoghi trasferimenti riferiti ai tre anni precedenti la compravendita; di più: il riferimento ai valori Omi riguardanti immobili di altre caratteristiche, nel caso civile abitazione, non è legittimo. Così la sezione quinta della Cassazione nell’ordinanza 26330/2020. La vertenza riguarda la rettifica di un maggior valore relativo al trasferimento di un immobile destinato all’esercizio di una casa di cura. Le Entrate di Roma rettificavano il valore dichiarato sulla base di una perizia dell’Agenzia del territorio redatta con metodo comparativo e riferita alla vendita di due case di cura nel 1992 e nel 1996; considerando che il trasferimento era avvenuto nel febbraio 2008, l’Agenzia erariale faceva riferimento anche ai valori Omi relativi al primo semestre 2008. La Ctp di Roma recepiva completamente la perizia giurata di parte allegata al ricorso, che accoglieva. La pronuncia veniva ribaltata completamente dalla Ctr del Lazio che, invece, valorizzava sia la valutazione dell’Agenzia del territorio che i dati Omi. La Cassazione ha definitivamente accolto il ricorso introduttivo della ricorrente rilevando come a norma dell’art. 51, c. 3, dpr131/86, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, deve aversi riguardo ai trasferimenti anteriori di non oltre tre anni, aventi ad oggetto i medesimi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni. La rettifica erariale, invece, risulta stata basata sopra una perizia del Territorio che ha preso a riferimento atti di trasferimento risalenti a ben più di tre anni prima del trasferimento. Anche i valori Omi presi a riferimento non riguardano immobili di analoghe caratteristiche di quello venduto dalla ricorrente, ma sono riferiti ad abitazioni civili. Da questo, l’accoglimento del ricorso senza rinvio con la condanna alle spese di euro 8 mila oltre spese a carico dell’Agenzia.

