110% selettivo sui beneficiari


Requisito soggettivo a maglie strette per accedere alla maxi detrazione. I comuni, per esempio, non sono assimilabili agli Iacp e, dunque, non possono godere delle agevolazioni da superbonus per interventi sugli immobili di cui sono proprietari destinati a edilizia residenziale pubblica. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia, nella risposta a interpello n. 904-1831/2020, che ha escluso l’estensione in via interpretativa del novero di soggetti ammessi a godere delle agevolazioni superbonus introdotte dall’art. 119 del dl Rilancio


I beneficiari. Le agevolazioni da superbonus e sismabonus introdotte dal dl Rilancio si caratterizzano per avere un peculiare ambito di applicazione soggettivo, normativamente definito dal comma 9 dell’art. 119. In particolare, sono ammessi a godere delle agevolazioni: (i) i condomini; (ii) le persone fisiche che agiscono al di fuori dell’attività d’impresa; (iii) le cooperative di abitazione a proprietà indivisa; (iv) le onlus e le organizzazioni di volontariato; (v) le associazioni sportive dilettantistiche; (vi) infine, gli Istituti autonomi case popolari (cosiddetti Iacp) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. L’elencazione recata dalla disposizione ha, evidentemente, carattere tassativo; tuttavia, resta spazio per una applicazione estensiva dell’ambito soggettivo della norma nella parte in cui agevola gli Iacp comunque denominati e gli enti aventi le medesime finalità sociali dei predetti istituti.


I soggetti preposti alla gestione degli immobili destinati a edilizia pubblica. Gli enti pubblici originariamente preposti al settore edilizio, quali le Gescal, Incis, Ina Case, Atc, sono stati soppressi con l’art. 13 del dpr 30 dicembre 1972, n. 1036, che ha previsto la costituzione degli Iacp persone giuridiche di diritto pubblico, succeduti agli istituti preesistenti. Successivamente, con il dpr 24 luglio 1977, n. 116, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica con istituzione delle Ater e trasferimento in capo alle stesse delle funzioni statali relative agli Iacp Le Ater, come gli Iacp, sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica, i quali sono stati costituiti dai comuni o dalle province sulla base di leggi regionali. 


La detrazione superbonus. L’art. 119 del decreto Rilancio ha espressamente incluso nel novero dei beneficiari delle agevolazioni gli Iacp comunque denominati nonché gli enti, costituiti in forma societaria, che rispondono alle medesime finalità sociali. Tale previsione manifesta la volontà legislativa di agevolare interventi su immobili con destinazione residenziale di utilità sociale e si pone in continuità con la legge di Bilancio per l’anno 2018 che, per la prima volta, ha previsto la fruizione delle detrazioni fiscali connesse a interventi di riqualificazione energetica anche agli Iacp mentre la precedente formulazione del comma 2-septies dell’art. 14 dl 63/2013 riconosceva a questi enti solo la detrazione spettante per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Da un punto di vista soggettivo, possono quindi beneficiare della detrazione in commento tutti gli enti, indipendentemente dalla forma giuridica assunta a seguito alle riforme regionali, includendo espressamente anche gli ex Iacp attualmente costituiti in forma societaria e gli ex Iacp che, attualmente, gestiscono il patrimonio residenziale per conto dei comuni.


La posizione dei comuni e la risposta a interpello resa dalla Dre Lombardia. Un condominio, composto anche da immobili di proprietà comunale adibiti a edilizia residenziale pubblica, ha presentando istanza di interpello agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente chiedendo se fosse corretto applicare le disposizioni agevolative da superbonus anche in favore del comune, proprietario di immobili adibiti all’edilizia residenziale pubblica e situati in un condominio, posto che tali immobili avevano le medesime caratteristiche di quelli di proprietà degli Iacp o da questi ultimi gestiti, nonché in ragione del fatto che il comune è un ente pubblico al pari degli Iacp L’Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Lombardia ha dato riscontro negativo all’istanza presentata dal contribuente, valorizzando il dato letterale della norma che agevola gli interventi effettuati da Iacp, comunque denominati, e dagli enti aventi le medesime finalità sociali dei predetti istituti, costituiti in forma societaria che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. In ogni caso, conformemente all’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in commento, la Direzione regionale della Lombardia ha ammesso alla spettanza del beneficio le persone fisiche che detengono gli immobili, di proprietà comunale, sulla base di un titolo idoneo fin dal momento di effettuazione dei lavori o di sostenimento delle spese, se antecedente. In conclusione, sebbene gli immobili di proprietà del comune abbiano la medesima finalità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti economicamente svantaggiati al pari di quelli di proprietà degli Iacp la formulazione della norma esclude che ciò possa legittimare una interpretazione estensiva del novero dei beneficiari.