IL MIO 110% RISPONDE
La detrazione ha riguardo ai limiti per ogni intervento
INTERVENTI IN CONDOMINI
E LIMITI DI SPESA
Quesito
Un condominio minimo ha deliberato di sostituire l’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto centralizzato per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni dell’edificio (intervento trainante). I singoli condomini sostituiranno i corpi riscaldanti presenti negli appartamenti (termosifoni, termoarredi, impianto pavimento ecc.), quale intervento trainato. Mentre è chiaro il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per l’intervento trainante condominiale, che sarà di euro 20 mila moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti, come deve essere individuato il limite di spesa massimo per l’intervento trainato, di competenza esclusiva dei condòmini, rappresentato dalla sostituzione dei corpi riscaldanti nelle singole unità immobiliari?
Risposta
In via preliminare si precisa che in caso di condominio minimo, quale quello formato da un numero non superiore ad otto condomini, il massimale di spesa per l’intervento trainante rappresentato dal Lettore andrà calcolato moltiplicando il coefficiente di euro 40 mila per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio in condominio, secondo le previsioni dell’art. 119, comma 1, lettera a), dl Rilancio. Dunque è errato il coefficiente di euro 20 mila indicato dal Lettore. Per quanto riguarda gli interventi trainati, il limite di spesa massimo ammesso in detrazione andrà individuato avuto riguardo ai limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica in concreto realizzato, dalla legislazione vigente, come prescritto dal comma 2 dell’art. 119 dl Rilancio. Nel caso di specie, viene in rilievo il limite massimo di spesa di euro 30 mila previsto dall’art. 14 dl 63/2013 per gli interventi aventi ad oggetto gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria.
INTERVENTI TRAINANTI
E PREZZARI REGIONALI
Quesito
Ho intenzione di intervenire su un immobile di proprietà con una serie di lavori antisismici, che interesseranno il tetto e il consolidamento delle parti strutturali dell’immobile. Il preventivo di spesa o il computo metrico estimativo devono essere redatti, come nel caso dell’ecobonus, con riferimento alle voci e ai costi indicati nei prezzari regionali?
Risposta
Per gli interventi rientranti nel perimetro del Superbonus e del Supersismabonus tra gli adempimenti da eseguire ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale vi è la redazione, da parte del tecnico incaricato, dell’asseverazione concernente (i) il rispetto dei requisiti tecnico-prestazionali per i vari tipi di intervento; (ii) la congruità dei costi sostenuti dal contribuente e per i quali si richiede l’agevolazione. L’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese è redatta, unitariamente per gli interventi trainanti e per quelli trainati, sulla base della procedura online messa a disposizione da Enea sulla scorta dei modelli recati dal decreto asseverazioni (dm 6 agosto 2020). Per i lavori iniziati entro il 5 ottobre 2020, l’attestazione circa la congruità delle spese, è resa tenuto conto dei prezzi indicati dai: (i) prezzari regionali, o delle Province autonome, delle opere pubbliche; (ii) listini ufficiali o listini delle Cciaa; (iii) in mancanza di prezzari regionali o listini ufficiali, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, la congruità delle spese è attestata tenuto conto dei prezzari delle opere pubbliche pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome o, in alternativa, dai prezzari D.e.i. (Prezzi Informativi dell’Edilizia editi dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio civile), secondo la procedura delineata dal decreto requisiti tecnici (dm 6 agosto 2020). Il tecnico dovrà asseverare che i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei predetti prezzari; pertanto, come chiarito da Enea, i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare ma sono quelli massimi applicabili ai fini del riconoscimento dell’agevolazione.

