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Niente sismabonus per tardiva presentazione asseverazione


VILLETTA ALLACCIATA AL TELERISCALDAMENTO


Quesito


Abito in una villetta a schiera allacciata al sistema di teleriscaldamento gestito da un supercondominio. È possibile qualificare l’immobile come funzionalmente indipendente ai fini della fruizione delle agevolazioni Superbonus? 


Risposta


Come noto, tra gli immobili agevolabili secondo le previsioni del dl Rilancio vi sono le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che sono funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno. A norma dell’art. 119, comma 1-bis, dl Rilancio una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Con la circolare n. 30/E/2020 l’agenzia delle entrate ha positivamente riscontrato il requisito dell’indipendenza funzionale anche nell’ipotesi di allaccio al sistema di teleriscaldamento. In particolare, l’agenzia delle entrate ha ricondotto alla nozione di «rete di teleriscaldamento» qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Pertanto, poiché l’allaccio alla rete di teleriscaldamento consente la fornitura del servizio per il tramite di un’infrastruttura, analogamente a quanto avviene per la fornitura di energia elettrica, gas e/o acqua, ha concluso nel senso che l’allaccio al sistema di teleriscaldamento configura una installazione ad uso esclusivo che consente, al ricorrere degli altri presupposti previsti dalle disposizioni agevolative, di qualificare l’immobile come «funzionalmente indipendente».


ASSEVERAZIONE MIGLIORAMENTO RISCHIO SISMICO


Quesito


Ho stipulato con una impresa di costruzioni un preliminare di acquisto per una abitazione antisismica, edificata mediante demolizione e ricostruzione di un edificio già esistente. Il contratto definitivo sarà stipulato entro il 31 dicembre 2021. L’asseverazione di miglioramento del rischio sismico non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tale omissione può pregiudicare l’ottenimento del beneficio fiscale? 


Risposta


Per riscontrare il quesito posto dal Lettore assume rilievo determinante la data di presentazione della Scia. In particolare, il dm 58/2017 recante le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati, nella sua prima formulazione prescriveva, all’articolo 3, che l’asseverazione fosse allegata alla Scia presentata allo sportello unico competente. Successivamente, il dm 24/2020 del 9 gennaio 2020 ha modificato il predetto articolo 3 stabilendo che il progetto per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione devono essere allegati alla Scia tempestivamente e comunque prima dell’inizio lavori. Come precisato dall’agenzia delle entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 127/2021, le previsioni introdotte dal dm 24 gennaio 2020 si applicano con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, a decorrere dal 16 gennaio 2020. Ricorrendo una fattispecie siffatta, l’asseverazione sarà giudicata tempestiva se presentata prima dell’inizio dei lavori. Rispetto ai titoli abilitativi presentatati precedentemente, assumono rilievo le previsioni previgenti e, pertanto, nel caso in cui l’asseverazione non sia stata presentata unitamente alla Scia il contribuente non potrà beneficiare del Sismabonus acquisti. In queste ipotesi, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di accedere alla detrazione prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente.