Più tempo per cessione e sconto
Più tempo per la trasmissione della comunicazione dell’opzione per la cessione o sconto in fattura relativamente alle spese per gli interventi eseguiti e sostenuti nel 2020. Il maggior termine concesso, ora fissato al 31 marzo prossimo, in luogo del 16 marzo, permette sicuramente una più agevole predisposizione di un adempimento alquanto articolato e complesso.
I contribuenti che nel corso del 2020 hanno sostenuto spese per interventi tesi alla realizzazione di uno degli interventi che beneficiano della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 o degli altri interventi, indicati dal comma 2 del successivo art. 121, possono optare, previo invia di una comunicazione telematica, in luogo della detrazione diretta della detrazione spettante, per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
Per le spese sostenute nel 2020, quindi, il termine fissato in origine al prossimo 16 marzo (Agenzia delle entrate, provvedimento n. 283847/2020 § 4.1) è stato prorogato al 31 marzo prossimo (Agenzia delle entrate, provvedimento 51374/2021), permettendo agli interessati di valutare meglio la propria posizione e agli operatori di beneficiare di maggior tempo per predisporre e trasmettere le dette comunicazioni (si veda ItaliaOggi del 24/2/2021); peraltro, chi si è avvalso di taluni istituti di credito ha dovuto collocare i propri documenti sulle varie piattaforme delle società incaricate alla validazione, almeno trenta giorni prima, al fine di ottenere il via libera alla cessione.
Preliminarmente, è opportuno ricordare la necessità di verificare quali siano gli interventi per i quali risulta possibile esercitare l’opzione, perché se è evidente che talune detrazioni sono rimaste fuori (bonus verde), anche per effetto di una riproposizione successiva all’entrata in vigore del dl 34/2020 (bonus mobili), l’art. 121 nell’individuare gli interventi, né fornisce un richiamo puntuale.
Si pensi, per esempio, agli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione del 50% su una soglia di spesa massima di euro 96.000) che il comma 2 dell’art. 121 limita a quelli delle lettere a), b) e h), del comma 1, dell’art. 16-bis del dpr 917/1986.
Si evince chiaramente dalla norma che gli interventi non contemplati non possono essere oggetto di trasferimento; si pensi, per esempio, agli interventi della lettera c) per ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi o della lettera d) per realizzazione autorimesse o posti auto.
Quando l’opzione, di cui al citato art. 121 del dl 34/2020, è esercitata in relazione agli interventi agevolati, per i quali il contribuente vuole beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, l’efficacia resta subordinata all’ottenimento del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla fruibilità stessa, rilasciato in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 35 del dlgs 241/1997.
Posto che si deve verificare quando le spese sono state sostenute, soprattutto con riferimento al 2020, per la comunicazione in scadenza il 31 marzo prossimo, differenziate tra persone fisiche (principio di cassa) e imprese (principio di competenza), la comunicazione dell’opzione potrà essere inviata telematicamente (Agenzia delle entrate, provvedimento 283847/2020 § 4) dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite intermediario abilitato, di cui al comma 3, dell’art. 3 del dpr 322/1998, dall’amministratore di condominio o, in assenza del condominio, da parte di un condòmino (condominio minimo), direttamente o tramite intermediario e, infine, dal professionista abilitato che rilascia il visto di conformità, ai sensi del comma 11, dell’art. 119 del dl 34/2020, in presenza di interventi per i quali risulta possibile fruire della detrazione del 110%.
Infine, vi è il caso dell’opzione per la cessione dei singoli stati di avanzamento (Sal) che il comma 1-bis dell’art. 121 dispone, limitatamente agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%, di cui al precedente art. 119 del dl 34/2020, per un numero non superiore a due e per un ammontare di ogni Sal di almeno il 30% dell’importo complessivo dell’intervento, con inevitabile acquisizione di asseverazione e visto di conformità; non vi sono limiti al numero e all’entità dei Sal, invece, nel caso di opzione per la cessione e/o sconto in fattura delle altre detrazioni, come quelli relativi agli interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di rifacimento della facciata.

