IL MIO 110% RISPONDE

Asseverazione anche su lavori iniziati prima del 6/10/2020


ATTESTAZIONE SPESE 


PER LAVORI ANTE 6/10/2020


Quesito


Nel mio condominio sono stati eseguiti interventi trainanti (cappotto termico, rifacimento e coibentazione lastrico solare di copertura della palazzina, con salto di due classi energetiche), a seguito dei quali, nel mio appartamento, sono stati eseguiti interventi trainati di sostituzione climatizzatori e posa schermatura solare (c.d. «pergotenda»). I lavori riguardanti gli interventi trainati sono iniziati prima del 6.10.2020 (data di vigenza del Dm 6.8.2020) e le somme a saldo ad essi riferite saranno corrisposte nel periodo ricompreso tra l’inizio e il termine dei lavori trainanti.


Al fine di operare la detrazione del 110% del saldo delle spese relative ai predetti lavori trainati, direttamente in dichiarazione, è richiesta obbligatoriamente l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, oppure essendo i lavori trainati iniziati prima del 6.10.2020 è sufficiente la sola dichiarazione di rispondenza dei requisiti tecnici rilasciata dai fornitori/installatori ai sensi dell’ art 12 del Dm 6.8.2020 (requisiti tecnici)? 


Risposta


La maxi-detrazione si applica alle spese sostenute per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di effettuazione degli stessi. Posto quanto sopra, nonché nell’assunzione che le spese per gli interventi qualificati siano (state) sostenute nell’arco temporale di riferimento così individuato, si evidenzia ulteriormente quanto segue: 


– per gli interventi di efficientamento energetico è necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;


– l’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione;


– per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020; 


– come precisato al comma 2, dell’art. 12, del suddetto decreto, al fine di accedere alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 119, del Decreto Rilancio, permane in ogni caso l’obbligo di acquisire l’asseverazione che comprenda, nei casi previsti dalla legge, la dichiarazione di congruità delle spese sostenute nell’arco temporale di riferimento, in relazione anche agli interventi agevolati la cui data di inizio lavori sia antecedente all’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero il 6 ottobre 2020.


SOSTITUZIONE CALDAIA 


CON CAMINO TRADIZIONALE


Quesito


Sono proprietario di un immobile dotato di una caldaia a gas e di un termocamino e ho intenzione di effettuare un intervento di sostituzione della caldaia a gas con una pompa di calore.


Vorrei inoltre realizzare appositi interventi atti a trasformare il termocamino in un camino tradizionale.


Posso fruire del Superbonus mediante la sostituzione della caldaia senza che la presenza del camino incida sul riconoscimento dell’agevolazione in questione?


Risposta


Come evidenziato nella Circ. min. 24/E/2020, il Superbonus spetta per interventi effettuati sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo. 


Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti richiesti dalla relativa disciplina, nonché nel rispetto degli adempimenti previsti, si potrà fruire della misura agevolativa in esame mediante la realizzazione dell’intervento rappresentato.