Bonus
affitti
allargato
Sul locale istituzionale dell’ente non commerciale è ammesso il bonus affitti. Il credito di imposta concesso a favore di un’associazione in forma privatistica senza fini di lucro, senza partita Iva, che svolge solo, occasionalmente, attività commerciale, è concesso sull’importo corrisposto al lordo dell’Iva. È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 160 del 8/3/2021.
L’articolo 28 del dl. n. 34/2020 (cd. «dl Rilancio») ha previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali (Enc), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Questi soggetti possono fruire del bonus affitti, anche se l’ente svolge, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo. In tal caso, se l’attività commerciale risulta superiore al limite di 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, l’ente non potrà fruire del bonus. Per la determinazione della soglia, per gli Enc, devono essere considerati i soli ricavi con rilevanza ai fini Ires e sono esclusi i ricavi derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Per quelli che svolgono attività commerciale non prevalente la soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

