Condòmini e revoca amministratore
«Il procedimento di revoca giudiziale (ha detto la Cassazione nella sentenza n. 4696/20, inedita) dell’amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell’amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell’amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l’intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l’amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art. 91 cod. proc. civ. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro».
Omessa comunicazione, annullabilità
Interessante decisione (n. 6735/’20 inedita) della Cassazione: «La mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, ha stabilito, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale; ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 cod. civ., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l’onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l’omessa comunicazione risulti».

