IL MIO 110% RISPONDE
Sei particelle catastali: misura agevolativa all’angolo
EDIFICIO CON 6 UNITÀ
E UNICO PROPRIETARIO
Quesito
Un edificio (120 mq, distribuiti su piano terra) di proprietà di un unico soggetto, è costituito da sei particelle catastali (di cui, due A/3 e quattro C/2) contigue tra loro.
Si intende effettuare un intervento di ristrutturazione che comporterà, al termine dei lavori, la fusione delle sei particelle in un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva destinata all’abitazione di un unico nucleo familiare.
È ammissibile l’intervento di Superbonus 110%? Come vanno calcolati i limiti di spesa?
Risposta
A seguito dell’intervento della legge di Bilancio per il 2021, l’art. 119, comma 9, del dl Rilancio prevede che le disposizioni in materia di Superbonus 110 di cui ai commi da 1 a 8 si applichino, per quanto di interesse nella fattispecie, agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario.
Sulla scorta di quanto sopra, il soggetto non potrebbe usufruire del Superbonus in ragione della composizione dell’edificio, atteso il numero di unità immobiliari superiore a quattro.
Occorre in ogni caso evidenziare che, come peraltro indicato nella circolare ministeriale 24/E/2020, le disposizioni che hanno introdotto la maxi-detrazione si affiancano a quelle già vigenti e dunque ad oggi egualmente operative, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. Sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).
Il CAMINO È IMPIANTO
DI RISCALDAMENTO?
Quesito
Vorrei realizzare degli interventi di efficientamento energetico su un’unità collabente dotata esclusivamente di un camino tradizionale. Quest’ultimo rientra nella nozione di impianto di riscaldamento ai fini dell’agevolazione da Superbonus?
Risposta
Come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella circ. min. 24/E/2020, qualora l’edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di realizzazione di un nuovo impianto, quest’ultimo non potrà fruire del Superbonus.
Posto quanto sopra, ai fini di comprendere cosa debba intendersi per «impianto di riscaldamento», la successiva circ. min. 30/E/2020 precisa che, ai sensi del punto l-tricies, del comma 1, dell’articolo 2, del dlgs 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal dlgs 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende l’«impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione», laddove «non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate».
Pertanto, precisa sempre la circolare appena richiamata, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato dlgs 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, anche i caminetti ed i termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».
Posto quanto sopra, si aggiunge che, con specifico riferimento alle unità collabenti non è necessario che l’impianto sia funzionante, pur essendo in ogni caso richiesta la dimostrazione che l’impianto abbia le caratteristiche tecniche previste e sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati interventi di riqualificazione energetica (si veda, in proposito, le risposte ad interpello nn. 121 del 22.2.2021 e 161 dell’8.3.2021).
In quest’ottica, l’impresa che esegue i lavori attesterà che l’immobile su cui i lavori di riqualificazione energetica verranno effettuati era già dotato di impianto di riscaldamento.

