Tari, le superfici sono da scomputare

Deve essere ridotto l’importo Tari preteso dall’ente comunale laddove il contribuente dimostri, anche attraverso apposita perizia giurata, che dalla superficie complessiva calcolata dall’amministrazione andavano scomputate quelle aree totalmente incapaci di produrre rifiuti e quelle produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti. È ciò che ha stabilito la Ctp di Reggio Calabria nella sentenza n. 585/02/2021. L’impugnativa discendeva da un avviso di pagamento Tari emesso dal comune di Reggio Calabria e contro il quale la contribuente proponeva ricorso deducendo l’errata misura considerata dall’ente alla base del calcolo dell’imposta dovuta, quantificata in metri quadrati 14.043. Tale superficie complessiva, sosteneva la contribuente, non teneva conto delle parti esenti e nemmeno di quelle aree esterne che non erano suscettibili di produrre rifiuti. Per ulteriori aree, invece, sulle quali l’azienda esercitava la propria attività industriale, veniva prodotta perizia attestante il fatto che su di esse erano prodotti rifiuti speciali al cui smaltimento era la stessa ditta a provvedere autonomamente. Tutto quanto rappresentato, anche in seno alla predetta perizia, da parte della ricorrente, la portava a rintracciare una superficie totale tassabile ben inferiore a quella considerata dall’ufficio e pari alla minor misura di metri quadrati 1401,75. Tale dato, ha osservato la Ctp, era oltretutto emerso già in precedenti contenziosi risoltisi in favore della contribuente, nei quali si era dato atto, con riguardo a precedenti annualità Tari, delle risultanze peritali, che avevano portato a confermare il saldo dovuto sulla sola superficie tassabile di mq 1401, non più contestata dall’ente. Preso atto di ciò, la Ctp confermava che dalla documentazione prodotta si evinceva che quelle superfici su cui veniva calcolato il maggior importo Tari dovuto erano in effetti incapaci di produrre rifiuti solidi urbani e che, per le restanti superfici produttive, invece, queste generavano rifiuti speciali per i quali la ditta forniva documentazione e fotografie relative allo smaltimento autonomo a mezzo di imprese specializzate.
Ciò considerato, la Ctp ha accolto il ricorso nei termini in cui veniva confermata la superficie tassabile invocata dalla parte e attestata in perizia, condannando il comune alle spese dal momento che la sua azione avrebbe dovuto tener conto delle precedenti pronunce favorevoli alla ricorrente.
Benito Fuoco
La (…) leg. rap.(…) proponeva ricorso contro il comune di Reggio Calabria l’Agenzia delle entrate di Reggio Calabria impugnando l’avviso di pagamento n. (…) relativo a Tari anno 2018, per l’importo di euro 32.309,00 deducendo che il comune aveva richiesto una maggiore imposta calcolata su una superficie complessiva pari a 14.043 mq, misura erroneamente basata sul cosiddetto «libretto delle misure», sviluppato e redatto a suo tempo da accertatori della Reges, e in contrasto con il vigente Regolamento comunale Tari, perché non tiene conto delle esenzioni pure ricorrenti.(…)
Ritiene questa Commissione che il ricorso deve essere parzialmente accolto dovendosi rilevare che alla stregua della legge n. 147 del 2013 e del Regolamento comunale devono essere escluse dal l’imposizione Tari sia le superficie che risultano incapaci di produrre rifiuti solidi urbani che quelle produttive di «rifiuti speciali» il cui smaltimento avviene per il mezzo di ditte all’uopo specializzate a cura e a spese del contribuente.
Non v’è dubbio che la società ricorrente svolge attività industriale nella quale si producono rifiuti speciali; la ricorrente ha prodotto documentazione sufficiente a dimostrare il rapporto con la ditta specializzata ( stipula di ordini con la ditta (…) per l’anno 2018) allo smaltimento di rifiuti speciali. La perizia è corredata di foto, libretto misure, con il dettaglio delle superfici per singole aree, della loro destinazione e utilizzazione e della loro capacità a produrre rifiuti solidi urbani, dalla quale fondatamente s’evince che dell’intera superficie di cui all’atto impugnato, soltanto mq 1.401,75 ( aree uffici, servizi igienici, mensa, spogliatoi ecc.) sono destinati ad attività produttive di rifiuti solidi urbani, mentre i restanti mq 12.641,75 sono utilizzati in attività produttive di rifiuti speciali, e, pertanto, non assoggettabili a Tari, essendo lo smaltimento effettuato a cura della ricorrente, con ditta specializzata.
Alla stregua delle precedenti pronunzie di questa Commissione Tributaria, allegate al ricorso, delle stesse ultime determinazioni dell’Amministrazione comunale, deve ritenersi che la superficie produttiva di rifiuti solidi urbani è pari a mq 1.401,75, assoggettabili a Tari.
Il comune di Reggio Calabria deve essere condannato al pagamento di euro 2.300,00, oltre spese e accessori, considerando la censurabile azione amministrativa dell’Ente che nonostante le pronunzie precedenti favorevoli alla ricorrente, e l’adozione del provvedimento di sgravio dell’aprile del 2018, ha reiterato l’atto impugnato nei termini originari calcolando una superficie ancorata a mq 14.043.(…)