IL MIO 110% RISPONDE
È agevolabile l’impianto costruito su una pertinenza
FOTOVOLTAICO INSTALLATO
SU UNA PERTINENZA
Quesito
È possibile accedere alle agevolazioni Superbonus per l’installazione di un impianto fotovoltaico posto su un terreno che mantiene un vincolo pertinenziale con l’abitazione interessata da lavori di efficientamento energetico?
Risposta
L’installazione di un impianto solare fotovoltaico è agevolata con il riconoscimento della detrazione pari al 110% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 48 mila e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto, se l’intervento è eseguito congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» previsti dall’art. 119, commi 1 e 4, dl Rilancio e a condizione che sia sottoscritto con il gestore dei servizi energetici (Gse) contratto di cessione dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Con la risposta ad istanza di interpello n. 171/2021, l’agenzia delle entrate ha ammesso al beneficio in parola l’impianto fotovoltaico installato su un terreno di pertinenza dell’abitazione interessata da lavori trainanti. In particolare, già con la circolare n. 30/E 2020 era stata riconosciuta l’agevolazione in caso di installazione dell’impianto fotovoltaico effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto. In applicazione di tale principio, con la recente risposta ad interpello, l’Agenzia ha ritenuto agevolabile un impianto fotovoltaico installato su un terreno pertinenziale posto a servizio dell’abitazione. Tale conclusione trova conferma anche nel comma 5 dell’articolo 119 dl Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021, che prevede espressamente la possibilità di beneficiare del Superbonus per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
CONDOMINO MOROSO
E ACCESSO AL SUPERBONUS
Quesito
Possiedo due appartamenti in un condominio che ha deliberato lo scorso febbraio di effettuare lavori trainati di efficientamento energetico. Su un totale di 18 condomìni, tre non sono in regola con il pagamento delle spese condominiali relativamente all’anno 2020 e a quello in corso. In condomìni morosi hanno comunque diritto a vedersi riconosciuto il beneficio fiscale connesso ai lavori da Superbonus, anche tenuto conto che le corrispondenti spese saranno saldate attraverso l’opzione «sconto in fattura»?
Risposta
Rappresenta un consolidato orientamento della prassi dell’agenzia delle entrate, formatosi rispetto alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, quello secondo cui il diritto a detrarre le spese per interventi su parti comuni di edifici residenziali spetta soltanto ai condòmini in regola con i versamenti. Tuttavia, il condomino moroso può ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale a condizione che proceda al pagamento delle quote di propria spettanza entro la fine del periodo d’imposta in cui l’amministratore, o altro soggetto incaricato, procede al pagamento degli interventi (circolare 57/E/1998 e 121/E/1998). Come chiarito nei citati documenti di prassi, rilevano anche eventuali versamenti anticipati per consentire all’amministratore di procedere, secondo le tempistiche concordate, al pagamento degli interventi, mentre restano escluse le quote non saldate dal condomino entro il 31 dicembre dell’anno di imputazione delle spese, anche se l’amministratore ha provveduto al pagamento. L’amministrazione finanziaria ha confermato tale orientamento anche rispetto agli riferimento agli interventi da Superbonus. In particolare, con la circolare n. 30/E/2020 è stato precisato che l’amministratore di condominio deve comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni esclusivamente per un ammontare proporzionato al rapporto tra quanto versato da ciascun condomino entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa e quanto dovuto dal condomino stesso. Se il condomino ha manifestato l’intenzione di cedere il credito a soggetti terzi o di avvalersi dello sconto in fattura, l’amministratore dovrà comunicare l’opzione solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato e, in caso di versamenti parziali, solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto. Nel caso di condomino moroso, pertanto, l’amministratore non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condomino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
fonte italia oggi

