IL MIO 110% RISPONDE
Il visto anche da un professionista senza la partita Iva
RILASCIO DEL VISTO
ANCHE SENZA PARTITA IVA
Quesito
Tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità rientrano anche i professionisti iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero all’Albo dei consulenti del lavoro, sprovvisti di partita Iva, dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni?
Risposta
La circolare dell’Agenzia delle entrate 30/E/2020 è intervenuta sul punto specificando, nell’ordine, quanto segue:
– il visto di conformità è rilasciato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 119, comma 11, dl Rilancio e dell’art. 3, comma 3, dpr 322 del 1998 dai soggetti appartenenti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, al ruolo dei periti ed esperti istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32, dl 241/1997 (Caf);
– oltre all’iscrizione dei soggetti autorizzati negli albi e ruoli ivi indicati, l’art. 3, comma 3, dpr 322/1998 sopra richiamato non richiede il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo;
– tale circostanza è stata altresì confermata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 103/E, del 28 luglio 2017;
– sulla scorta della su richiamata circolare, l’Agenzia delle entrate, nella circ. 30/E ha ulteriormente confermato che tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità richiesto ai fini del Superbonus, siano inclusi anche i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero dei consulenti del lavoro, anche qualora sprovvisti di partita Iva, purché dipendenti di una società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e a condizione che la trasmissione sia effettuata dalla società.
ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Quesito
Abito all’ultimo piano di un condominio di 6 unità, rispetto al quale si è già previsto di procedere con interventi qualificati al fine di usufruire del Superbonus 110, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Tra i lavori trainati vorremmo installare l’ascensore quale intervento finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche, pur in assenza di disabili nell’ambito del condominio. È possibile accedere al Superbonus 110% anche per tale intervento?
Risposta
Il comma 2, dell’art. 119 del dl Rilancio prevede espressamente che il Superbonus 110 si applichi anche agli interventi, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Trattasi, precisamente, degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Come altresì specificato nella circ. min. 19/E, dell’8 luglio 2020, «si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici (circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 3.4)».
La circolare appena richiamata, in proposito, precisa ulteriormente che la detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori.
In assenza di ulteriori specifiche da parte dell’Agenzia delle entrate sul punto, si ritiene possa essere applicabile tale assunto anche alla fattispecie prospettata.
fonte italia oggi

