IL MIO 110% RISPONDE
Fruizione bonus condizionata dallo stato d’avanzamento
SAL 2020 INFERIORI AL 30%,
ALTERNATIVE A CESSIONE
Quesito
A fine 2020 un contribuente ha corrisposto per circa 5 mila euro per oneri e diritti comunali per interventi di ristrutturazione agevolabili secondo la disciplina Superbonus. I lavori sono poi iniziati nell’anno 2021. Rispetto alla spesa sostenuta nell’anno 2020 non ricorrono le condizioni per poter esercitare l’opzione di cessione del credito, in quanto non si configura la fattispecie di «fine lavori» o Sal (Stato avanzamento lavori) pari al 30% dell’intervento. Il contribuente può computare queste spese nel primo Sal, pari ad almeno il 30% dei lavori che conseguirà nel 2021 o può utilizzare in detrazione nella dichiarazione Unico 2021 la quota di spettanza, pari ad 1/5, cedendo i restanti 4/5 del credito nell’anno 2021?
Risposta
L’Agenzia delle entrate con i documenti di prassi emanati sul tema Superbonus (circolare 24/E/2020 e 30/E/2020) ha chiarito che l’opzione cessione del credito o sconto in fattura presuppone l’individuazione del periodo d’imposta cui stabilire il momento di maturazione della detrazione e, di conseguenza, i termini entro i quali il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione. Con riferimento alle persone fisiche rileva il criterio di cassa e, quindi, la data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Nel caso rappresentato dal lettore, il credito d’imposta è maturato nell’anno 2020 e pertanto la comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione sconto in fattura o cessione del credito deve essere inviata entro l’anno successivo, precisamente il 31 marzo 2021, come da proroga disposta con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 2021/51374. Tuttavia, dal momento che la spesa non ha raggiunto la percentuale minima di legge del 30% per il primo Sal l’opzione non può essere validamente esercitata. Atteso il principio di cassa sopra richiamato, non sembra corretto computare le spese sostenute nel 2020 nel primo Sal 30%, maturato nel 2021. L’unica strada percorribile resta quella della detrazione in dichiarazione, con possibilità di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
SISMABONUS E INTERVENTI
DI RISTRUTTURAZIONE
Quesito
Un edificio è interessato da un intervento di ristrutturazione agevolabile secondo le previsioni Sismabonus 110%. L’importo stimato degli interventi antisismici è pari ad euro 100 mila. L’immobile è interessato anche da lavori diversi, non rientranti nel sismabonus, con un costo stimato di euro 50 mila. Il plafond di euro 96 mila verrà integralmente assorbito dall’intervento antisismico. Le spese sostenute per gli altri lavori possono essere agevolate con la detrazione ordinaria del 50%?
Risposta
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E/2020 e, in precedenza con la risoluzione n. 60/E/2020, ha chiarito che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che, in ogni caso, siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi, non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni, e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Inoltre, l’amministrazione finanziaria ha precisato che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso, precisando tuttavia che tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96 mila euro per immobile. Sulla base di quanto sopra, nel caso in cui gli interventi ulteriori, stimati per complessi euro 50 mila, rientrino tra quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria non autonomamente posti in essere, bensì necessari per completare l’intervento antisismico al quale si accompagnano, le corrispondenti spese, non potranno essere autonomamente valorizzate e concorreranno esclusivamente al limite massimo di spesa previsto per l’intervento antisismico. Per contro, se nell’ambito della ristrutturazione edilizia che interesserà l’immobile sono individuabili sia interventi collegati all’intervento antisismico, sia interventi «autonomi», le spese relative a questi ultimi interventi, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme agevolative, possono godere della detrazione in misura pari al 50%.
fonte italiaoggi

