IL MIO 110% RISPONDE
La società semplice non rientra nel perimetro soggettivo
SUPERBONUS PER LE SOCIETÀ SEMPLICI
Quesito
Rientrano nel perimetro applicativo del Superbonus gli interventi eseguiti su immobili abitativi di proprietà di una Società Semplice che svolge attività di mero godimento?
Risposta
L’articolo 119, comma 9, lett. b), del dl Rilancio ricomprende, tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
La società semplice, non rientrando nel perimetro soggettivo posto dalla normativa di riferimento, non può beneficiare dell’agevolazione da Superbonus.
Si evidenzia, in ogni caso, per completezza espositiva, come la circolare ministeriale 30/E/2020, con riferimento ad una fattispecie che vedeva i soci di una società semplice agricola, interessati rispetto alla realizzazione degli interventi qualificati ai fini del Superbonus, ha concluso che gli stessi possono beneficare della maxi detrazione del 110% relativamente agli interventi eseguiti sugli immobili abitativi di proprietà della società, restando esclusi gli interventi eseguiti sugli immobili strumentali necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
ASSEVERAZIONI E INTERVENTI FUORI BONUS
Quesito
L’asseverazione deve essere rilasciata ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto rilancio anche per gli interventi non rientranti nel 110 per cento?
Risposta
L’art. 119, comma 13, del decreto Rilancio stabilisce che ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, il contribuente deve acquisire l’asseverazione nel rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, esclusivamente per gli interventi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 119 del dl Rilancio, ovvero interventi di (i) isolamento termico sugli involucri, (ii) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni in condominio e sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; (iii) riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus»).
Sul punto è inoltre intervenuta la circolare ministeriale 30/E/2020, con la quale è stato precisato che, ai fini delle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura riferiti a detrazioni diverse dal Superbonus, ma comunque previste dall’art. 121 del Dl Rilancio, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline di riferimento.
IMMOBILI AD USO PROMISCUO E SUPERBONUS
Quesito
Sono un libero professionista proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente.
Un vano di tale immobile è adibito allo svolgimento della mia attività professionale mentre i restanti vani sono destinati ad uso residenziale.
Posso effettuare sull’unità immobiliare interventi di efficientamento energetico rientranti nel perimetro applicativo del Superbonus?
Risposta
Con la circolare n. 19/E, dell’8 luglio 2020, l’Agenzia delle entrate, soffermandosi sulle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, aveva chiarito che in caso di interventi su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.
Come chiarito dalla recente risposta all’istanza di interpello del 22 marzo 2021, n. 198, atteso che l’agevolazione da Superbonus spetta per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici residenziali, e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, è possibile, in presenza dei requisiti ex lege richiesti, accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.
fonte italiaoggi

