Uso promiscuo dimezza bonus
Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni richieste, per gli interventi da realizzare sull’immobile ad uso promiscuo, il 110% è fruibile ma limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute. Possibile, inoltre, per il professionista tecnico, sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori.
Così l’Agenzia delle entrate che, con un ulteriore risposta (n. 198) ad una istanza di interpello, ha fornito precisazioni in merito all’utilizzo promiscuo di un immobile a destinazione abitativa e sull’asseverazione, in proprio, del professionista tecnico, nell’ambito della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
Il professionista, ingegnere libero professionista, in qualità di istante ha evidenziato di essere proprietario di un fabbricato unifamiliare, con accesso autonomo, censito in catasto nella categoria «A/2», pervenutogli per successione dai propri genitori, che utilizza, anche ma limitatamente a un vano, per svolgere la sua attività professionale di ingegnere, mentre il resto dell’unità è destinata all’uso residenziale e pertinenziale.
L’istante, avendo intenzione di fruire del 110% ha evidenziato di voler rifare il cappotto termico sulle superfici opache verticali e l’isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l’involucro, di sostituire il generatore esistente con una caldaia a condensazione, di eseguire lavori di miglioramento sismico e di effettuare la sostituzione parziale di infissi e limitati interventi di manutenzione straordinaria.
Posto ciò, il tecnico chiede di sapere se può usufruire della detrazione maggiorata in considerazione del fatto che un vano è utilizzato come studio professionale e se, in qualità di ingegnere libero professionista, può occuparsi direttamente (in prima persona) delle operazioni tecniche necessarie all’ottenimento, con particolare riguardo al rilascio delle asseverazioni e delle certificazioni previste per fruire dell’agevolazione in esame.
L’Agenzia delle entrate, sul primo punto, si era già espressa con una recente risposta (n. 65/2021) aggiornata dopo le modifiche introdotte dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) e con la quale ha ripreso un concetto già espresso con altra risposta meno recente (n. 570/2020); in particolare, si ricorda che con una circolare (n. 19/E/2020), l’Agenzia delle entrate, trattando delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ha chiarito che, in caso di interventi su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all’esercizio dell’arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione spetta nella misura del 50% delle spese sostenute.
Con la risposta in commento (n. 198/2021), la stessa agenzia, senza tenere conto dell’entità complessiva dell’unità immobiliare e di quella utilizzata per l’esercizio dell’attività professionale, conferma che, stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), anche qualora siano realizzati interventi ammessi alla detrazione maggiorata del 110%, su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detta detrazione risulta fruibile nella misura ridotta del 50%.
Infine, sulla seconda questione, quella inerente alla possibilità di sottoscrivere in proprio la progettazione e di seguire la direzione dei propri lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei medesimi lavori, l’Agenzia delle entrate richiama una risposta dell’Enea (Faq n. 2.A) e, fermo restando che trattasi di una questione che esula dalle proprie competenze, per ciò che concerne gli interventi di efficientamento energetico, ricorda che sul tema è stato chiarito che «l’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente e iscritto allo specifico ordine o collegio professionale» mentre, con riguardo al principio di estraneità ai lavori, che «l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’Ape, in accordo col medesimo dpr 75/2013».
fonte italiaoggi

