IL MIO 110% RISPONDE
Polizza del professionista anche con franchigie o scoperti
VISTO CONFORMITÀ E
REQUISITI MINIMI POLIZZA
Quesito
Sono un professionista abilitato a rilasciare il visto di conformità; tale attività può essere esercita previa stipulazione di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale minimo di 3 milioni di euro che non preveda alcuna franchigia o scopertura e assicuri la copertura per 5 anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo e 5 anni antecedenti la sottoscrizione della polizza. La polizza predisposta dal mio assicuratore prevede una franchigia pari all’1% degli introiti dichiarati, fermo lo scoperto di euro 1.000 per ogni sinistro. È comunque previsto l’impegno dell’assicuratore a definire tutti i sinistri, anche per importi inferiori alla franchigia/scoperto, rivalendosi successivamente sull’assicurato. Tale condizione contrattuale rende la polizza conforme alle prescrizioni di legge?
Risposta
I soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità ai fini delle agevolazioni Superbonus sono i medesimi autorizzati a rilasciare il c.d. «visto leggero» rispetto alle dichiarazioni dei redditi presentate per conto dei contribuenti. Rientrano in tale categoria, i responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf-imprese, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. Ai sensi del dm 164/1999 questi soggetti sono obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato all’attività prestata e, comunque, non inferiore a 3 milioni di euro, al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’assistenza fiscale prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore. Con la circolare n. 30/E/2020 è stato chiarito che l’adeguatezza della polizza attiene all’aspetto contrattualistico, quindi deve essere valutata dalle parti (assicurato e compagnia assicurativa) tenuto conto dei visti di conformità rilasciati. Attesa la finalità della polizza, che è quella di tenere indenne lo Stato e/o i contribuenti da eventuali danni recati dal professionista, anche una polizza assicurativa che preveda franchigie o scoperti e l’impegno della società assicuratrice a risarcire integralmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia, è conforme alle prescrizioni di legge. Tale conclusione è stata confermata anche dall’Agenzia delle entrate con la circolare 28/E/2014.
LIMITE DI DUE UNITÀ
IMMOBILIARI A SOGGETTO
Quesito
Il proprietario di 5 unità abitative collocate in 5 condomini differenti può usufruire delle agevolazioni da Superbonus per interventi trainanti effettuati su tutti e 5 i condomini o rileva il limite di due unità per proprietario?
È agevolabile secondo le disposizioni Superbonus l’installazione di un ascensore esterno su tre livelli a servizio del pt, p1e p2? Le abitazioni poste al primo e secondo piano sono di proprietà di persone over 65 che tuttavia non vi risiedono.
Risposta
L’art. 119, comma 10, dl Rilancio afferma che le persone fisiche che sostengono spese per interventi di efficientamento energetico possono beneficiare delle detrazioni da Superbonus per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altre parole, per quanto riguarda interventi effettuati a livello condominiale, la norma non pone limiti numerici, quindi il Lettore potrà usufruire delle agevolazioni da Superbonus per gli interventi che interesseranno tutti e 5 i condomini; mentre opererà il limite di due unità immobiliari per gli interventi trainati effettuati sugli immobili in condominio. L’art. 119, comma 2, dl Rilancio agevola, con la detrazione pari 110% della spesa sostenuta, gli interventi di installazione di ascensori effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente a un intervento trainante. Si ritiene che il beneficio in parola è riconosciuto in favore degli over 65 che detengano, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
fonte italiaoggi

