LE COORDINATE PER IL REVERSE CHARGE SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ESEGUITE SU EDIFICI

Iva applicata ai lavori edili,
slalom fra le variabili oggettive

Sulle modalità di applicazione dell’Iva ai lavori edili, slalom tra le variabili oggettive: per l’inversione contabile è richiesto che le attività rientrino in specifici codici Ateco, che l’operazione sia qualificabile come prestazione di servizi e sia eseguita su «edifici». Queste le coordinate essenziali che caratterizzano la norma della lettera a-ter) dell’art. 17, comma 6, dpr 633/72, introdotta dalla legge 190/2014, che assoggetta al regime del reverse charge le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici.


Per cogliere meglio la portata della disposizione, che richiede l’utilizzo, nella fattura elettronica, del codice natura operazione N6.7, è utile confrontarla con quella della lettera a) dello stesso comma, (natura operazione della fattura elettronica N6.3), che sino dal 2007 assoggetta all’inversione contabile le «prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore», eccettuate le «prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». Presupposti per l’applicazione della lett. a) sono:


1. l’esistenza di un’operazione qualificabile come prestazione di servizi;


2. la riconducibilità della prestazione e dell’attività dei contraenti al settore edile, identificato con la sezione F della tabella Ateco 2007;


3. l’esecuzione della prestazione in dipendenza di un contratto di subappalto.


La lettera a-ter), per certi aspetti, ha una portata più ampia della precedente, sulla quale ha, per così dire, diritto di precedenza, nel senso che le prestazioni ivi menzionate devono essere fatturate con riferimento alla lettera a-ter) anche nel caso in cui siano rese in base a contratti di subappalto. Diversamente dalla lettera a), infatti, la lettera a-ter) non prende in considerazione il tipo di rapporto fra i contraenti (requisito 3), né l’attività svolta dal committente (requisito 2), sicché è applicabile oggettivamente a tutte le prestazioni «b2b» ivi menzionate. 


Sotto il profilo oggettivo, il raggio d’azione della lett. a-ter) è più limitato, giacché, diversamente dalla lett. a), non riguarda le prestazioni di servizi del settore edile in genere, ma solo quelle di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, sicché ne sono escluse:


– le prestazioni diverse da quelle espressamente richiamate, nonché 


– le prestazioni richiamate allorquando non siano però inerenti a «edifici», ma ad altri immobili. 


Pur essendo la sezione F della tabella Ateco 2007 il punto di riferimento per l’individuazione oggettiva delle prestazioni (eccettuate quelle di pulizia), non tutte le attività ivi contemplate rientrano nell’ambito di applicazione del regime dell’inversione contabile ai sensi della lett.a a-ter); più precisamente, il quadro generale all’interno del quale devono essere individuare le attività menzionate nella norma è rappresentato dalla divisione 43 della tabella Ateco, richiamata nella relazione tecnica della legge n. 190/2014, mentre non sono pertinenti le attività, pure esse del comparto edile, descritte nelle divisioni 41 (costruzione di edifici) e 42 (ingegneria civile). La divisione 43 include «i lavori di costruzione specializzati, ovvero, la costruzione di parti di edifici, i lavori di ingegneria civile e le attività di preparazione a tale scopo» e comprende anche:


– le attività di finitura e completamento degli edifici;


– le attività di installazione di tutti i tipi di servizi, necessarie al funzionamento della costruzione, tra cui l’installazione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento dell’aria, di antenne, di sistemi di allarme e di altri apparati elettrici, di sistemi antincendio, di ascensori eccetera; 


– i lavori di isolamento (per umidità, calore, rumore), di rivestimento metallico, l’installazione di impianti di illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti, porti eccetera;


– le attività di riparazione dei lavori citati;


– il noleggio di attrezzature per la costruzione con manovratore.


I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti nonché le attività di riparazione dei lavori citati.


La circolare n. 14/2015 delle Entrate individua le attività corrispondenti alle prestazioni di «demolizione, pulizia, installazione impianti e completamento degli edifici» attraverso i codici di attività indicati nel riquadro. Il riferimento a detti codici ha valenza oggettiva, nel senso che le prestazioni ad essi riconducibili sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività con il quale il soggetto passivo risulta registrato e indipendentemente dalla circostanza che egli operi o meno abitualmente nel settore edile. L’adozione del criterio delle descrizioni dei codici di attività implica che sono soggette all’inversione contabile anche le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti. 


Il meccanismo dell’inversione contabile trova applicazione anche per le prestazioni di servizi, effettuate successivamente all’operazione principale dell’installazione di impianti su edifici, concernenti l’assistenza e la manutenzione degli impianti medesimi, in esecuzione di obbligazioni assunte con il contratto principale, oppure in via autonoma. Irrilevante che dette prestazioni siano eseguite dallo stesso soggetto che ha fornito e installato l’impianto, oppure da terzi per suo conto, oppure da terzi in via autonoma sulla base di un rapporto diretto con il titolare dell’impianto. 


La circolare n. 37/2015 ha precisato che l’inversione contabile si rende applicabile anche nel caso in cui, nell’ambito di un intervento di manutenzione di impianti, il prestatore addebiti una somma a titolo di «diritto di chiamata», nonché nel caso di prestazioni di manutenzione eseguite sulla base di contratti che prevedono il pagamento di canoni di abbonamento periodici, ancorché non siano collegate, data la caratteristica del contratto, a un intervento di manutenzione materialmente eseguito. Con ris. n. 111/2017, l’agenzia ha ritenuto escluse dalle disposizioni della lett. a-ter) le prestazioni di servizi consistenti nell’accertamento di conformità degli impianti elettrici degli edifici, senza l’esecuzione di alcun intervento manutentivo. 


fonte sole24h