110%, la convenzione è un pass
Sì al superbonus per i lavori negli spogliatoi dei palasport gestiti in convenzione da associazioni sportive dilettantistiche. La convenzione con il comune per la gestione di un palazzetto dello sport da parte di una Asd, infatti, è considerata titolo idoneo di detenzione dell’immobile ai fini del 110%. L’Associazione sportiva dilettantistica potrà dunque usufruire della maxi-detrazione, ma, come ex lege previsto, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La risposta a interpello n. 114, dello scorso 16 febbraio, in linea con le disposizioni normative e le interpretazioni di prassi nel tempo intervenute, rappresenta ancora una volta un’occasione di riflessione circa gli enti del terzo settore e l’evoluzione normativa che li vede protagonisti.
La questione prospettata all’Agenzia delle entrate. Una Associazione sportiva dilettantistica (Asd), iscritta nell’apposito registro istituito dal Coni, con finalità di sviluppo e diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, nonché di gestione di attività agonistiche, ricreative, comprese le attività culturali, di svago e di tempo libero, gestisce, nell’ambito del perseguimento di queste finalità, impianti abilitati alla pratica sportiva, dove vengono organizzati campionati, gare e manifestazioni sportive.
Gli impianti in questione sono riconducibili a un palazzetto dello sport di proprietà del comune, gestito dall’Associazione sulla base di apposita convenzione, vigente e pienamente operativa, stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d’uso.
Il palazzetto è costituito da:
• un impianto sportivo polivalente coperto, comprensivo di due campi da gioco;
• una palazzina con servizi – spogliatoi e relative aree scoperte pertinenziali.
Sulla base delle circostanze, nonché sulla scorta di quanto disposto dall’articolo 119, del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), il quale riconosce anche alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di fruire del superbonus, limitatamente ai lavori effettuati su immobili destinati a spogliatoi, l’Asd nell’ambito della propria istanza di interpello chiede se la citata convenzione possa costituire titolo di possesso idoneo al fine di accedere al superbonus, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell’immobile in gestione.
La soluzione proposta dal contribuente. L’Asd ritiene che la convenzione costituisca titolo idoneo di detenzione per essere ammesso, in qualità di associazione sportiva dilettantistica iscritta al registro tenuto dal Coni, alla detrazione fiscale per i lavori di cui all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 da realizzare negli spogliatoi dell’immobile affidato in gestione registrando preventivamente, per il caso d’uso, la convenzione e ottenendo il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del comune proprietario dell’immobile.
La conclusione dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia conduce la propria analisi illustrando, alla luce delle disposizioni di riferimento, nonché della prassi sin qui intervenuta, i criteri sottesi all’applicazione della disciplina in materia di 110% nei confronti del particolare soggetto di riferimento.
In proposito, l’Agenzia richiama il comma 9, dell’articolo 119, del dl Rilancio, che alla lettera e) prevede che le disposizioni agevolative si applichino anche agli interventi effettuati, «dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».
Inoltre, richiamando la circolare n. 24/E del 2020, l’Agenzia precisa che ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile «a spogliatoio» per lo svolgimento delle proprie attività.
In proposito, nell’asserire che la convenzione in atto possa costituire titolo idoneo a consentire all’Asd l’applicazione del superbonus, conclude sostenendo che, con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l’accesso al superbonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all’immobile o parte di esso adibito a spogliatoi.
Un’osservazione a margine. In condivisione con il percorso logico dell’Agenzia, in virtù della particolare tipologia del soggetto protagonista dell’istanza, risulta opportuna una riflessione. Ci sono particolari tipologie di Asd che, in considerazione della circostanza per la quale la propria attività è svolta nei confronti di persone svantaggiate, assumono la qualifica di onlus. In tale ipotesi, ferma restando la necessità del titolo idoneo di possesso degli immobili sui quali procedere con gli interventi qualificati, la maxi-detrazione non sarebbe limitata, come nella fattispecie, alle spese relative agli interventi effettuati sull’immobile o parte di esso adibito a spogliatoi, bensì sarebbe estesa all’intero edificio, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi.
Fin qui, nulla quaestio, attesa la peculiarità delle onlus. Tuttavia, occorre considerare che se è vero che le onlus migreranno automaticamente nel suddetto registro divenendo in tal modo Ets salvo verifica dei requisiti richiesti, altrettanto vero è che stessa qualifica potrebbero assumere quegli Enti che, pur non Onlus ab origine, acquisiscano comunque tutti i requisiti per accedere al registro e decidano di divenire Ets anch’essi. In altri termini, ben può accadere che una Asd non onlus, possa divenire Ets, esattamente come una Asd onlus e in tal caso tale circostanza non potrà non influire (anche) sull’ambito soggettivo di applicazione del superbonus.
fonte sole24h

