IL MIO 110% RISPONDE

Edificio plurifamiliare non necessariamente condominio


DUE NEGOZI E ABITAZIONE 


SENZA RISCALDAMENTO


Quesito


Lo status quo vede tre immobili, di cui uno a destinazione abitativa (A3) e due negozi (C1), di proprietà di un unico soggetto. L’immobile abitativo non è dotato di impianto di riscaldamento. 


Sui tre immobili verranno eseguiti lavori di ristrutturazione e lavori di cui al Sismabonus a seguito dei quali i due negozi acquisiranno destinazione abitativa (A3): la situazione finale sarebbe quella di tre immobili abitativi, non funzionalmente indipendenti, all’interno di un mini condominio. 


Si chiede se si può godere di Sismabonus per i lavori eseguiti sui tre immobili ed Ecobonus sui due immobili inizialmente C1. 


Risposta 


Ai sensi dell’art. 119, dl Rilancio, nonché di quanto indicato nell’ambito della circ. min. 24/E/2020, possono usufruire del Superbonus, per quanto di interesse nella fattispecie, con riferimento agli interventi qualificati e specificamente individuati, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario. In caso di interventi aventi ad oggetto efficientamento energetico, inoltre, le persone fisiche come individuate potranno beneficiare delle relative detrazioni per gli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. 


Come precisato nella richiamata circolare, per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare, laddove, una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. Inoltre, come indicato al comma 1-bis, dell’art. 119 cit., per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre installazioni o manufatti di proprietà esterna, quali impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale. 


Inoltre, le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’“accesso autonomo dall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.


Da ultimo, qualora gli immobili continuassero ad avere un unico proprietario, non potrebbe parlarsi di mini-condominio.


Consigliamo, di conseguenza, una analisi della fattispecie prospettata alla luce dei criteri e dei chiarimenti riportati, solo a seguito della quale determinare gli interventi qualificati da effettuarsi e, conseguentemente, le agevolazioni ad essi correlate.


VIA ALL’EFICIENTAMENTO 


ENERGETICO POST SISMA


Quesito


Nel caso di intervento di ristrutturazione di un immobile adibito a civile abitazione ubicato nel territorio del Comune di Boretto (RE), colpito da eventi sismici verificatisi nel mese maggio 2012, posso beneficiare dell’incremento del 50% della detrazione del 110% riconosciuta per lavori di efficienza energetica ed adeguamento antisismico?


Risposta


Ai sensi dell’art. 119, comma 4-ter, dl rilancio, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da sisma verificatisi, per quanto di interesse nella fattispecie, dopo l’anno 2008 nei comuni ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.


Inoltre, il successivo comma 4-quater della medesima disposizione normativa sancisce che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi previsti spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.


Posto quanto sopra, si ritiene che il contribuente, nel rispetto dei criteri sopra individuati, nonché dei requisiti ed adempimenti richiesti dalle disposizioni in materia di Superbonus, possa usufruire dell’agevolazione sulla base dei criteri sopra richiamati. 


fonte italiaoggi