IL MIO 110% RISPONDE

Spesa, data cruciale

SPESE A CAVALLO 


Quesito


Per l’acquisto e la posa in opera di una pergotenda è stato versato un acconto il 7 luglio 2020. L’installazione è stata già effettuata e tra qualche settimana ci sarà il collaudo della struttura. Il pagamento a saldo sarà effettuato nel mese di maggio 2021, dopo la data di inizio lavori «trainanti» che interesseranno il condominio in cui è situato l’immobile. Per quanto riguarda la spesa per l’acquisto e posa in opera della pergotenda, posso detrarre al 50% l’acconto (versato prima dell’inizio dei lavori trainanti) e al 110% il saldo (che sarà versato dopo l’inizio dei lavori trainanti)? 


Risposta


Secondo l’art. 119 dl Rilancio, la detrazione maggiorata per interventi trainati compete a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad un intervento trainante. La circ. 30/2020 ha precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Inoltre, la circ. n. 24/2020 ha precisato che la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute, per interventi «trainanti» e «trainati», dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi. Sebbene sembra potersi concludere che l’elemento di discrimine per accedere alla maggiore detrazione da Superbonus è il momento di sostenimento della spesa, si segnala che rispetto alle spese di recupero edilizio che subirono nel corso dell’anno 2012 un aumento della percentuale di detrazione e del plafond di spesa, la circ. 13/2013 ha precisato che il contribuente poteva agevolare le spese sostenute nel periodo di vigenza della norma più favorevole senza tuttavia portare in detrazione le spese sostenute in precedenza. In considerazione dell’incertezza si suggerisce di presentare istanza di interpello. 


CONDÒMINI CONTRO


Quesito


Un edificio in condominio è composto da 3 piani. A piano terra è presente una sola unità immobiliare; i piani primo e secondo sono composti da un totale di 5 unità immobiliari di proprietà di un unico soggetto. Il condomino proprietario dell’appartamento posto a piano terra è contrario ai lavori sulle parti comuni. Il condomino dei piani primo e secondo intende effettuare il cappotto in corrispondenza dei muri perimetrali degli appartamenti di sua proprietà (superficie superiore al 25%), sostituire gli infissi e, eventualmente, la caldaia in due delle unità immobiliari. Il condomino che intende effettuare i lavori agevolabili può comunque procedere anche se il condomino dissenziente non si presenta all’assemblea condominiale indetta per l’approvazione dei lavori? Per il rispetto del requisito della diminuzione delle due classi energetiche occorrerà redigere un Ape convenzionale del condominio e un Ape per ognuna delle due unità interessate dalla sostituzione degli infissi e dalle altre opere?


Risposta


L’art. 119, comma 9-bis, dl Rilancio stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea del condominio su interventi da Superbonus ed eventuali finanziamenti nonché l’adesione a cessione o sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Dunque, se il condomino dispone delle quote di millesimi prescritte per l’approvazione della corrispondente delibera, l’assemblea condominiale potrà legittimamente autorizzare l’intervento. Tale conclusione trova conferma anche nella risposta ad interpello n. 408/2020. L’intervento sarà agevolabile a condizione che rispetti i requisiti e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in commento. Trattandosi di interventi in condominio tali requisiti devono essere valutati avuto riguardo all’edificio nel suo complesso, e attestati mediante Ape ante e post intervento riferita all’edificio condominiale nel suo complesso, quindi comprensivo anche delle unità immobiliari. 


fonte italiaoggi