IL MIO 110% RISPONDE
Stato avanzamento lavori conteggiato sul totale della spesa
CONTEGGIO 30% SAL
DISTINTO PER CATEGORIA
Quesito
Un contribuente che sta effettuando una ristrutturazione edilizia effettuando lavori agevolabili con le previsioni Superbonus e Sismabonus. Ai fini del calcolo dei S.a.l. (Stato avanzamento lavori) 30% deve procedere a conteggi distinti per ogni categoria di lavoro agevolabile? Deve presentare modelli distinti? Mentre per il Superbonus la quantificazione del costo pare più semplice (si va a pacchetti di interventi), per il Sismabonus il costo pare di difficile determinazione anche in considerazione del fatto che il cantiere si sviluppa su una vecchia struttura nella quale non sempre sono di facile determinazione gli importi dei lavori necessari. Pertanto, si chiede com’è possibile quantificare la corretta individuazione della percentuale necessaria alla determinazione della cessione del credito laddove il montante è in costante variazione. Nel caso di errata valutazione del 30% quali potrebbero essere le conseguenze?
Risposta
Il conteggio dei S.a.l. e, precisamente la quantificazione del 30% che consente di accedere all’opzione sconto in fattura o cessione del credito deve essere riferita all’importo totale dell’intervento complessivo, come già evidenziato dalla norma. L’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 538/2020 ha precisato che per quanto riguarda la modalità di determinazione del 30% occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Allorché si attuino degli interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, le spese debbono essere distintamente contabilizzate e pertanto il 30% dovrà essere calcolato distintamente per il Superbonus e per il Sismabonus. Per quanto riguarda le modalità di compilazione del modello di comunicazione delle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, esercitabile anche per stato d’avanzamento lavori, si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate per la compilazione del modello. Da quanto sopra si evince che è necessario individuare in maniera quanto più puntuale possibile la spesa complessiva prima dell’inizio lavori. Nel caso in cui la spesa effettiva sia poi superiore a quanto preventivato, non dovrebbe esserci alcuna conseguenza sui S.a.l. già emessi, posto che la norma prescrive che ciascun S.a.l. sia pari ad «almeno» il 30% della spesa totale, fermo restando il rischio di superare i massimali di spesa ammessi in detrazione.
SUPERBONUS/SISMABONUS
CON SPESE SEPARATE
Quesito
Sono proprietario di un’abitazione indipendente che dispone di una pertinenza in adiacenza al fabbricato. I due immobili sono accatastati in un unico subalterno. Vorrei realizzare il Superbonus per la riqualificazione energetica dell’abitazione, mentre vorrei usufruire del Sismabonus per demolire/ricostruire il magazzino con cambio di destinazione d’uso a residenziale che verrà accorpato all’abitazione. Posso usufruire di entrambe le agevolazioni?
Risposta
La risposta al quesito è positiva, in considerazione della prassi dell’Agenzia delle entrate. Con risoluzione 60/2020 l’amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità di cumulo tra le spese agevolabili con il Superbonus e con il Sismabonus, precisando che quando sono realizzati sull’edificio in condominio la posa in opera del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e interventi di riduzione del rischio sismico – interventi «trainanti» – nonché la sostituzione dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi «trainati» – il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi – non essendo possibile fruire per le medesime spese di più agevolazioni – e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Tale soluzione, sia pur rispetto alla realizzazione di interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (Superbonus e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis Tuir), era stata già confermata nella circolare 24/2020.
fonte italiaoggi

