IL MIO 110% RISPONDE Credito maggiorato a ostacoli per la coibentazione del tetto
SUPERBONUS SU VANO
SCALE NON RISCALDATO
Quesito
Gli interventi di coibentazione delle pareti, di sostituzione di infissi e del portone di ingresso con specifico riferimento al vano scale non riscaldato rientrano nel perimetro applicativo del Superbonus?
Risposta
Con riferimento al primo intervento richiamato, come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare ministeriale 24/E/2020, il Superbonus spetta, in relazione ad interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza «U» (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti da apposito decreto ministeriale.
Per «volume riscaldato» o «vano riscaldato» si intende il singolo ambiente nel quale è materialmente presente un qualunque sistema di riscaldamento (purché fisso) che – anche se non funzionante al momento del sopralluogo – possa essere rimesso in funzione con un intervento di manutenzione. (cfr. faq Enea n. 4).
Sulla base di quanto sopra, l’intervento di coibentazione del tetto di cui alla fattispecie prospettata non rientra nell’ambito di applicazione del Superbonus 110. Trattandosi, l’intervento di cui sopra, di intervento c.d. trainante, l’impossibilità di assoggettamento alla disciplina agevolativa assorbe anche gli ulteriori interventi c.d. trainati: questi ultimi, infatti, sono assoggettabili a maxi detrazione solo qualora eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti.
Si precisa, in ogni caso, per completezza espositiva, che nella fattispecie la disciplina da Superbonus 110 non si renderebbe applicabile neppure gli interventi di sostituzione degli infissi e del portone di ingresso: la stessa Amministrazione finanziaria, infatti, con la risoluzione 60/E/2020 ha ribadito che gli stessi sono ricompresi nel novero dei lavori trainati solo a condizione che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, condizione che nel caso prospettato non si riscontra per le ragioni indicate in precedenza.
IMMOBILE DI PROPRIETÀ
DI SOCIETÀ IN CONDOMINIO
Quesito
In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, una società che in esso possiede una singola unità immobiliare può fruire del Superbonus con riferimento ai lavori trainati in essa effettuati?
Risposta
Come chiarito nella circolare ministeriale 24/E/2020 e ribadito dall’Agenzia delle entrate nella successiva circolare 30/E/2020, i soggetti titolari di reddito d’impresa possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle suddette spese in qualità di condòmini.
In tal caso, specifica la richiamata circolare 30/E, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività d’impresa, ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse, ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
SOSTITUZIONE INFISSI
SU VANO CONDOMINIALE
Quesito
Nel condominio in cui vivo, composto da 35 appartamenti, si è deciso di utilizzare il Superbonus 110% per il miglioramento energetico dell’edificio. Vorrei sapere se è possibile fruire di tale agevolazione anche per la sostituzione degli infissi sul vano scala condominiale non riscaldato?
Risposta
La detrazione relativa agli infissi è condizionata all’effettuazione dei seguenti interventi e condizioni: a) sostituzione di elementi già esistenti e/o sue loro parti; b) delimitazione di un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati; c) miglioramento della trasmittanza termica (Uw) facendo sì che la stessa sia inferiore o uguale ai valori massimi riportati nelle tabelle ufficiali contenute nell’Allegato E del decreto requisiti tecnici. Posto quanto sopra, la detrazione da Superbonus non trova applicazione nel caso in esame. Si rammenta, in ogni caso, che l’intervento di sostituzione degli infissi, costituendo un intervento trainato, deve essere realizzato congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Ciò implica che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
fonte italiaoggi

