Imponibilità limitata sulle locazioni risolte

Deve essere esclusa l’imponibilità o rideterminata la pretesa di cui sia stato investito un contribuente per i redditi da locazione dallo stesso percepiti laddove egli abbia dimostrato, con atti aventi data certa, che vi era stata risoluzione dei relativi contratti di locazione, già conclusa con il conduttore, ancor prima dell’accertamento. È il canone precisato dalla Ctr del Lazio con la sentenza n. 1692/17/2020. Nel caso trattato, una contribuente si era opposta a un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate con cui veniva recuperata in suo capo la tassazione di redditi di fabbricati derivanti da diversi contratti di locazione, in particolare assoggettandovi anche uno che, tra essi, era stato anticipatamente risolto. Tale risoluzione non aveva però, su quell’anno, alcun effetto secondo l’ufficio, stante la sua tardiva comunicazione. Invece che escludere gli importi relativi a quel contratto risolto per l’anno 2008, la Ctp aveva respinto il ricorso della contribuente disconoscendo ogni valore di prova ai documenti versati dalla stessa e tesi a dimostrare la cessione anticipata del contratto di locazione. A tal fine la ricorrente aveva infatti depositato una scrittura che aveva ad oggetto proprio la disdetta del contratto, riportandone anche le ricevute di spedizione e gli avvisi di ricevimento della raccomandata che ne testimoniavano la trasmissione e la ricezione tra le parti. Non essendo stato dato alcun pregio a tali documenti dimostrativi in primo grado, la stessa aveva quindi appellato la sentenza. Contro il gravame resisteva l’Agenzia delle entrate la quale, insistendo sulla correttezza del proprio operato, sosteneva che alla scrittura di risoluzione del contratto di locazione non poteva essere riconosciuto alcun valore dal momento che era stata registrata in ritardo e non poteva pertanto attribuirsene alcuna data certa ai fini della rilevazione dell’esistenza del rapporto locativo e quindi dell’imposizione stessa. Al contrario la Ctr adita ha apprezzato la documentazione fornita dalla contribuente appellante e ne ha accolto l’impugnazione: il punto decisivo, secondo i giudici regionali, doveva essere rintracciato in quello in cui l’atto determinante ai fini impositivi aveva acquisito data certa rilevabile. Il minor diritto all’imposizione derivava dunque dalla risoluzione contrattuale che nel caso di specie era ben dimostrata dalla raccomandata con cui il conduttore formulava la disdetta. A tale atto e volontà era ovviamente attribuibile una data certa, di cui pertanto l’ufficio, prima ancora di emettere l’atto di accertamento, avrebbe dovuto tener conto.
Nicola Fuoco
Con appello del 20/1/2017, la signora S. A. impugnava la sentenza n. (…) con cui la Commissione tributaria provinciale di Roma, sez. 22, respingeva il ricorso proposto contro avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per l’anno d’imposta 2008 in seguito a mancata dichiarazione dei redditi da fabbricati con riferimento a cinque contratti di locazione e conseguentemente ad annullamento parziale in autotutela, con cui si disponeva l’applicazione dell’imposta limitatamente a uno dei contratti, risolto anticipatamente ma non, a parere dell’Ufficio, nei termini idonei a escluderne l’imponibilità. (…)
Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate, controdeducendo sulla infondatezza dell’appello, contrastando l’eccezione relativa all’art. 112 cpc e insistendo sulla legittimità del proprio operato, tenuto conto che la scrittura di risoluzione del contratto di locazione non poteva avere valenza come intesa dalla contribuente, essendo stata registrata in ritardo e, conseguentemente, dovendo l’ufficio tener conto della esistenza, nell’anno 2008, della esistenza del rapporto locativo. Concludeva per il rigetto dell’appello, con vittoria di spese.
Con note del 29/10/2018, la signora S. replicava alle avverse controdeduzioni, insistendo (…) sul presupposto che l’Ufficio avrebbe dovuto emettere l’avviso d’accertamento in data anteriore a quella della risoluzione del contratto di locazione (28/10/2010), ovverosia della data di ravvedimento operoso del contribuente.(…)
Nel merito, si osserva che l’atto di risoluzione anticipata e riduzione del canone (come nel caso di specie) con la procedura di ravvedimento operoso, non compromette il diritto di imposizione collegato ad altro atto avente data certa, ossia del contratto di locazione, se non dal momento in cui l’atto dal quale deriva un minore diritto di imposizione ha acquistato data certa. Dunque, avendo la contribuente prodotto copia della lettera raccomandata a/r del 16/10/2008 con cui il conduttore formulava disdetta del contratto di locazione i via (…) a Roma e, contestualmente, proponeva la riduzione del canone per l’interno 9 dello stesso stabile e potendo attribuirsi a detta dichiarazione del conduttore data certa alla luce della documentazione prodotta (lettera racc. con avviso di ricevimento), precedente a quella dell’avviso di accertamento, le ragioni dell’appellante vanno accolte.
La controvertibilità dell’oggetto di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
La Commissione, definitivamente pronunciando,
P.Q.M.
Accoglie l’appello e compensa le spese.


fonte italiaoggi