IL MIO 110% RISPONDE

Bonus aperto all’associazione sportiva, non all’organismo 


FEDERAZIONE SPORTIVA 


E SUPERBONUS


Quesito


Una federazione sportiva, precisamente la Fidal (Federazione italiana dell’atletica leggera), gestisce, per conto di un comune, un campo di atletica leggera. La Fidal rientra tra i soggetti beneficiari delle disposizioni da Superbonus e può usufruire delle corrispondenti agevolazioni per interventi sui bagni e sugli spogliatoi del campo di atletica leggera?


Risposta


Tra i soggetti che possono effettuare interventi agevolati secondo le previsioni del dl Rilancio, l’articolo 119, comma 9, lett. e), contempla le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), dlgs 23 luglio 1999, n. 242. Tale ultima disposizione prevede che il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano) delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite. In attuazione dei propri compiti istituzionali, il Coni ha quindi istituito il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a un «organismo sportivo», quali le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva. Le disposizioni agevolative del dl Rilancio fanno esclusivo riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche; dal momento che la Fidal non è qualificabile come associazione sportiva ma, più correttamente, come «organismo sportivo» con funzioni di affiliazione delle associazioni sportive, sulla base del dato letterale della norma sembra esclusa la possibilità di accedere all’agevolazione in commento. In assenza di qualsivoglia indicazione proveniente dalla prassi, sembra utile interpellare l’amministrazione finanziaria.


IMPRESA SOCIALE, 


UN BIVIO PER IL 110%


Quesito


Una associazione costituita in forma di impresa sociale ai sensi del dlgs 112/2017 può accedere al Superbonus 110? 


Risposta


La risposta è affermativa con le precisazioni che seguono. L’art. 119, comma 10, lett. d)-bis dl Rilancio include tra i beneficiari del Superbonus le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 383/2000. Tale disposizione, a sua volta, dispone che possono essere iscritte nel registro le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 383/2000, quindi le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L’impresa sociale trova, invero, disciplina nel dlgs 112/2017, emanato in attuazione della delega al Governo per la riforma del Terzo settore. In particolare, ai sensi dell’art. 1, dlgs 112/2017 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al Libro V del codice civile, quindi sia società che associazioni, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Ne segue che vi è una parziale sovrapposizione tra la disciplina dell’impresa sociale e quella delle associazioni di promozione sociale; pertanto, se l’associazione in forma di impresa sociale possiede comunque i requisiti previsti dall’art. 2 della legge 383/2000 ed è pertanto iscritta nel relativo registro, allora potrà accedere al Superbonus. In caso contrario, non potrà accedere.


Infine, si ricorda che rispetto agli interventi agevolabili posti in essere dai soggetti indicati alla lettera d)-bis del comma 9, art. 119 citato, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.


fonte italiaoggi