LE PRONUNCE
La proprietà

L’ascensore installato ex novo, per iniziativa e a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell’edificio,

non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli che l’hanno impiantato, dando luogo a una particolare comunione parziale, distinta dal condominio. Tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell’opera,

con l’obbligo di pagarne “pro quota” le spese sostenute, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall’articolo 1121, comma 3, Codice civile.

Cassazione, 10850 dell’8 giugno 2020

Solidarietà condominiale

Il principio di solidarietà condominiale impone di facilitare l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ne consegue che il condomino può installare l’ascensore esterno al fabbricato anche se riduce la veduta di alcuni e non rispetta le distanze dalle proprietà contigue. Nell’ipotesi di contrasto,

la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze. Pertanto, ove il giudice verifica il rispetto dei limiti previsti dall’articolo 1102 Codice civile, si deve ritenere legittima l’opera realizzata.

Cassazione, 30838 del 26 novembre 2019