Via stretta per la prima casa

Proroghe prima casa restrittive. Attenzione a quali termini rientrano nella sospensione degli adempimenti per non perdere le agevolazioni prima casa. Le proroga dei termini per il bonus prima casa non è generale per tutte le scadenze, ma riguarda solo alcune. L’Agenzia delle entrate, nei vari chiarimenti pubblicati sul tema, ha specificato che lo scopo della sospensione dei termini è di conservare il bonus ed evitare la decadenza dal beneficio, lasciando fuori i termini per l’ammissione alle agevolazioni. A causa del Covid-19, molti si sono trovati in difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti. Per questo sono state previste delle proroghe dei termini degli adempimenti connessi alla fruizione dei benefici «prima casa». In particolare, prima l’articolo 24 del dl «Liquidità» (dl. 23/2020) ha sospeso i termini nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, e successivamente l’art. 3, c. 11-quinquies del dl.« Milleproroghe» del 2020 (dl n. 183/2020), che ha fatto slittare i tempi della sospensione fino al 31 dicembre 2021. Dal 1° gennaio 2022, occorrerà sommare il decorso antecedente al 23/2/2020 con il decorso che inizierà dal 1/1/2022, mentre per chi avrebbe iniziato il decorso tra il 23/2/2020 e il 31/12/2021, inizieranno dal 1° gennaio 2022. Tuttavia non tutti i termini necessari per il bonus prima casa rientrano nella sospensione. L’art. 24 del dl «Liquidità», infatti, ha specificato che i termini sospesi, relativi all’agevolazione «prima casa» sono:


– il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;


– il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici «prima casa» nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;


– il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici «prima casa».


È infine sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici «prima casa», stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.


La disposizione non è «generale» ma trovare applicazione solo se il «termine» sia riconducibile tra quelli specificatamente elencati dal articolo 24 del dl Liquidità. Pertanto, la proroga non si può estendere ai lavori di ristrutturazione per il completamento dell’abitazione. Dunque, per fruire del bonus prima casa, i tempi utili per finire i lavori di ristrutturazione per essere ammessi al beneficio «prima casa» rimangono quelli ordinari (tre anni dalla registrazione dell’atto) senza alcun differimento.


fonte italiaoggi