Edifici misti, 110% pro quota

Per gli interventi eseguiti su un edificio eterogeneo (residenziale e non) posseduto da un unico proprietario, la detrazione del 110% resta limitata alle spese riferibili alle sole unità immobiliari a uso residenziale. Possibile fruire, per le unità non abitative, del sismabonus ordinario, in presenza di tutti i requisiti e nel rispetto delle relative condizioni. Così l’Agenzia delle entrate che, con risposta (n. 231) a un interpello, è intervenuta per l’ennesima volta per fornire chiarimenti in merito all’applicazione della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, agli interventi antisismici realizzati su un edificio posseduto da un unico proprietario ma composto sia da unità residenziali e sia da unità diverse da quest’ultime.


L’istante ha fatto presente di essere una cittadina residente all’estero, proprietaria di un fabbricato composto da due appartamenti (uno in classe A/3 e uno in classe A/4), un locale destinato ad autorimessa (classe C/6) e tre locali ad uso magazzino e/o deposito (classe C/2), di cui due pertinenziali all’unità abitativa (classe A/3). La medesima cittadina intende eseguire interventi di miglioramento sismico con consolidamento e/o rifacimento della copertura, dei solai, sottofondazioni ed eventuali rinforzi sulle murature con riferimento a tutte le unità immobiliari appena indicate e chiede se, per tutti i lavori indicati, possa usufruire della detrazione indicata, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 (superbonus), fruendo (per le operazioni di contenimento del livello sismico) della detrazione indicata, nel limite massimo di 96 mila euro autonomo e distinto per ogni unità immobiliare facente parte del citato edificio.


La contribuente, infine, ritiene di non dover subire la limitazione, relativamente agli interventi di miglioramento sismico, di due unità, di cui al comma 10 dell’art. 119, giacché gli interventi sono da ricondurre a ciascuna delle sei unità immobiliare, da considerarsi come situate all’interno di edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti e dotate di almeno un accesso autonomo all’esterno. Come di consueto, l’Agenzia delle entrate enuncia analiticamente i principi dettati dal citato art. 119 del dl 34/2020, richiama anche le disposizioni dell’art. 121, in tema di cessione e sconto ottenibile in alternativa alla detrazione diretta e ricorda il recente intervento della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che, con il comma 66, ha prorogato al 30/6/2022 la fruibilità della detta detrazione maggiorata del 110% e disposto l’assimilazione ai condomini delle persone fisiche proprietarie di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche distintamente accatastate.


In aggiunta, l’Agenzia delle entrate evidenzia che le disposizioni vigenti prevedono limiti di spesa massima differenziati a seconda che l’intervento sia realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio o costituito da due a quattro unità distintamente accatastate di un unico proprietario o in comproprietà ovvero su un edificio unifamiliare o su una unità immobiliare indipendente e con accesso autonomo; per le unità funzionalmente indipendenti e autonome il limite di 96 mila euro deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Nel merito, l’Agenzia delle entrate prende atto della volontà della contribuente e della composizione e conformazione (unità funzionalmente indipendenti e autonome) dell’edificio dalla stessa posseduto e conferma che il citato unico proprietario potrà beneficiare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa, del superbonus del 110%, di cui al comma 4 dell’art. 119 del dl 34/2020, per gli interventi antisismici posti in essere. Il beneficio risulterà, tuttavia, limitato alle sole unità immobiliari a uso residenziale (quindi alle sole unità classate A/3 e A/4) e relative pertinenze, con un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione pari a 96 mila euro, da riferire al singolo immobile abitativo e alle relative pertinenze, unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.


Per gli interventi antisismici effettuati sui locali destinati a deposito e/o magazzino (classe C/2), non costituenti pertinenze delle unità abitative, invece, trattandosi di unità abitative non residenziali, le stesse non potranno fruire della detrazione maggiorata del 110% ma, in presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste, la contribuente potrà beneficiare del «sismabonus», di cui all’art. 16 del dl 63/2013; sul punto l’Agenzia invita la contribuente a prendere visione di un recente documento di prassi (circ. 19/E/2020).


fonte italiaoggi