IL MIO 110% RISPONDE
Vietato fare confusione mischiando cessione e fattura
CESSIONE DEI CREDITI
DA RISTRUTTURAZIONI
Quesito
Il dl Rilancio ha accordato ai contribuenti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1 lettere a) e b) dpr 917/1986 la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti terzi, compresi intermediari finanziari. L’art. 121, comma 1-bis, dl Rilancio accorda la possibilità di esercitare queste opzioni anche per stato d’avanzamento lavori (S.a.l.), per un massimo di due S.a.l. e ciascuno riferito ad almeno il 30% dell’intervento. Tali limiti rilevano anche rispetto alle spese sostenute per interventi di cui all’art. 16-bis citato? A fronte di una fattura di acconto pari euro 5.000 può il contribuente corrispondere al fornitore solo euro 2.500 optando per la restante somma per la cessione del credito? Il 30% del S.a.l. deve essere calcolato sul totale dei lavori o sull’importo della spesa che beneficia della detrazione fiscale/cessione del credito? Infine, rispetto agli interventi da Superbonus è richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Anche rispetto alla cessione dei crediti derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis dpr 917/1986 è richiesto tale adempimento?
Risposta
L’articolo 121 dl Rilancio ha esteso la possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito anche rispetto agli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico diversi da quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, individuati al comma 2 dell’art. 121. Il comma 1-bis dell’art. 121 introduce per i soli interventi di cui all’art. 119, quindi per quelli che danno diritto alla detrazione maggiorata, il limite di due S.a.l., ciascuno pari ad almeno il 30%, ai fini dell’efficacia delle opzioni in commento. Quindi, sulla base del dato testuale della norma si potrebbe propendere per l’irrilevanza di tali limiti rispetto agli interventi diversi dal Superbonus. Tuttavia, con la circolare n. 24/E l’agenzia delle entrate ha esteso a tutti gli interventi elencati nell’art. 121, compresi quelli di cui all’art. 16-bis, dpr 917/1986, la possibilità di accedere allo sconto in fattura/cessione per un massimo di due S.a.l., riferito ciascuno ad almeno il 30% dell’intervento. Ai fini del calcolo di tale percentuale occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento. Non si ritiene possibile, invece, la soluzione prospettata dal lettore circa il parziale pagamento di una fattura al proprio fornitore e la cessione di un importo corrispondente alla restante somma (non pagata al fornitore), in quanto il credito d’imposta ceduto a soggetti diversi dal fornitore è pari alla detrazione spettante al beneficiario in ragione del sostenimento della spesa. L’asseverazione prescritta dal comma 13 dell’art. 119 dl Rilancio rileva esclusivamente rispetto agli interventi da Superbonus di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 119.
IMMOBILE IN CONDOMINIO
E ABUSO EDILIZIO
Quesito
In un condominio la maggior parte dei condomini ha abusivamente chiuso il balcone con una serie di verande. Si precisa che trattasi di balconi non aggettanti completamente arretrati all’interno dei muri perimetrali della facciata. In questo caso l’abuso interessa la singolo proprietà o sarebbe oppure la presenza delle verande in facciata portano a concludere nel senso che la facciata è stata oggetto di interventi non regolari dal punto di vista urbanistico, con preclusione al rilascio dell’attestato di stato legittimo dell’immobile, ancorché l’abuso non sia prettamente condominiale, bensì della singola proprietà?
Risposta
L’articolo 119, comma 13-ter, dl Rilancio al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni, stabilisce che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici. A norma dell’art. 1117 c.c. sono oggetto di proprietà comune tutte le parti necessarie all’uso comune; la disposizione codicistica detta poi una elencazione esemplificativa delle parti comuni degli edifici in condominio, tra cui rientrano anche la facciata. La conformazione dei balconi, se aggettanti o incassati, rileva prettamente da un punto di vista civilistico ai fini della ripartizione delle spese tra proprietari e condominio. Così, rispetto ai balconi incassati il piano di calpestio si qualifica comunemente alla stregua di un solaio e il parapetto, inteso come parte verticale, parte della facciata comune. Secondo la giurisprudenza, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore che si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.
fonte italiaoggi

