IL MIO 110% RISPONDE
Nel condominio minimo basta un solo codice fiscale
FATTURA UNICA
CONDOMINIO MINIMO
Quesito
Un condominio di soli tre appartamenti, non avente codice fiscale né amministratore, vuole effettuare degli interventi rientranti nell’agevolazione da Superbonus. È possibile richiedere all’impresa edile tre fatture frazionate per ciascun condomino, anziché una fattura unica?
Risposta
Come precisato dall’AE nella risposta all’istanza di interpello del 18 marzo 2021, n. 196, al fine di beneficiare del 110% per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.
A confermare quanto sopra argomentato intervengono sia le istruzioni al Modello 730 che le indicazioni contenute nel modello di comunicazione per la cessione del credito, da compilare anche in caso di sconto in fattura. Nelle istruzioni al Modello 730/2021 è infatti precisato che «per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In tal caso, il contribuente esibirà al Caf o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio».
Allo stesso modo, il modello di comunicazione per la cessione del credito richiede l’indicazione delle generalità del rappresentante del condominio e del codice fiscale di quest’ultimo.
SUDDIVISIONE DI UN’UNICA
UNITÀ ABITATIVA
Quesito
Sono proprietaria di un immobile rientrante nella categoria catastale A/7. Ho intenzione di realizzare tre unità singolarmente accatastate, due delle quali da donare alle mie figlie.
Io e le mie figlie possiamo fruire del 110%? In caso di risposta affermativa, quali interventi possono essere realizzati?
Risposta
La circ. min. 30/E/2020 ha precisato che, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Fermo restando quanto sopra, come altresì precisato dall’AE, qualora il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, doni al figlio una o più unità abitative prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio, rientrando nel perimetro oggettivo del Superbonus sulla base delle disposizioni applicabili a tale specifica fattispecie.
Per quanto riguarda gli interventi oggetto di agevolazione, nell’assunzione (i) che la destinazione d’uso delle singole unità immobiliari resti a carattere residenziale e (ii) che le nuove categorie catastali non siano tra quelle escluse dall’agevolazione da Superbonus, ai sensi dell’art. 119 dl Rilancio, la detrazione è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (lavori trainanti), ovvero: (i) coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio; (ii) installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore; (iii) interventi antisismici o di riduzione di rischio sismico. L’agevolazione in oggetto spet¬ta anche per ulteriori tipologie di lavori, detti «trainati», ossia gli interventi (i) di efficientamento energetico, (ii) di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Si rammenta che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2020-30 giugno 2022), mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione dei trainanti.
fonte italiaoggi

