Imu, la violazione non è unica
La violazione dell’obbligo di presentare la dichiarazione non ha natura istantanea e non esaurisce con il mancato rispetto del primo adempimento imposto dalla legge. L’obbligo di denunciare l’inizio del possesso di un immobile per il pagamento dell’imposta municipale non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore. In presenza di una dichiarazione omessa, incompleta o infedele, l’obbligo di presentarla o di rettificarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 8199 del 24 marzo 2021.
Per i giudici di legittimità, l’obbligo di dichiarare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati per l’Ici, ma lo stesso vale per l’Imu e gli altri tributi locali, «non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso». L’obbligo «permane finché la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile». «È infatti errato ritenere che la violazione dell’obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore». Pertanto, «in assenza dichiarazione, ogni annualità di imposta deve essere gravata della sanzione».
Violazione dell’obbligo di dichiarazione e cumulo giuridico. In effetti, in presenza di una dichiarazione incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.
Il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria. È necessario, quindi, che il contribuente presenti anche le denunce di variazione. Se prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo.
In particolare, anche la riduzione della superficie dell’immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. Del resto, solo dopo la presentazione della dichiarazione l’amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall’interessato.
Se un contribuente non presenta all’amministrazione comunale la dichiarazione Tarsu, Tari, Imu, o relativa ad altri tributi locali, commette più violazioni.
Le violazioni si ripetono per ogni annualità, ma deve essere assoggettato al pagamento di un’unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge. Si applica il cumulo giuridico solo se più favorevole rispetto al cumulo materiale, che comporta l’irrogazione di una sanzione per ogni annualità.
La Commissione tributaria regionale di Roma, quinta sezione, con la sentenza 1303/2020, ha chiarito che «l’omessa denuncia integra un illecito che si rinnova in ogni annualità pretermessa». Il cumulo giuridico è una regola che vale anche per le violazioni commesse in materia di tributi locali, e non solo per quelle riguardanti i tributi erariali, ma per la sua applicazione, secondo il giudice d’appello, va dimostrato che l’ente impositore ha emanato «una pluralità di atti di irrogazione di sanzioni»; altrimenti, è impedito «al giudice di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti».
I giudici di merito, dunque, si sono allineati a quanto affermato dalla Cassazione (3265/2012), che ha riconosciuto l’applicabilità del cumulo giuridico ai tributi locali.
In tema di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie si applica il principio della continuazione, sancito dall’articolo 12 del decreto legislativo 472/1997.
Del resto, l’articolo 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l’estensione della suddetta norma alle violazioni in materia di tributi locali.
Va precisato, però, che si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un’unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione).
Inoltre, bisogna evidenziare che i contribuenti possono beneficiare del cumulo giuridico solo se si accede alla tesi che per Ici, Imu, Tasi, Tari, le violazioni si ripetono per ogni annualità, perché vi è autonomia dei singoli periodi d’imposta. E la sanzione fiscale non va contestata una sola volta, perché la violazione si ripete nel corso del tempo.
La violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza presentando la denuncia al comune sul cui territorio è ubicato l’immobile.
Per la Cassazione, la violazione dell’obbligo di dichiarazione non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità.
Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell’immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Ma quando un contribuente commette violazioni della stessa indole in diversi periodi d’imposta, deve essere irrogata un’unica sanzione e non già una sanzione per ogni annualità.
In base alle norme che disciplinano la continuazione, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, deve essere contestata la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
fonte italiaoggi

