IL MIO 110% RISPONDE
Sconto in fattura, rettifica segnalata dai committenti
RETTIFICA COMUNICAZIONE
SCONTO IN FATTURA
Quesito
Ho effettuato una seri di interventi agevolabili concordando con il fornitore lo sconto in fattura. Ho trasmesso telematicamente la comunicazione relativa all’opzione esercitata, ma mi sono accorto, dopo il quinto giorno del mese successivo all’invio della predetta comunicazione, di un errore commesso nella compilazione della stessa. Non potendo annullare o sostituire la comunicazione errata, ho trasmesso una seconda comunicazione. Quindi la ditta fornitrice ha trovato nella propria area riservata della piattaforma «cessione crediti» due crediti di pari importo per lo stesso lavoro, ed ha accettato entrambi i crediti. Come rimediare a questo errore? La fornitrice può rinunciare al credito, erroneamente formato ed accettato, non avendolo ancora utilizzato? Se ciò non fosse possibile, come posso regolarizzare la mia posizione?
Risposta
Una volta che siano trascorsi i termini accordati per la rettifica della comunicazione relativa all’opzione «sconto in fattura/cessione del credito» effettuata dal beneficiario questi non potrà più rettificare la comunicazione. Allo stesso modo, l’accettazione del credito è irreversibile. Tuttavia, nel caso di errore è possibile comunicare all’agenzia delle entrate territorialmente competente tale circostanza, onde evitare utilizzi illegittimi dello stesso credito. Sul punto, con la risposta ad istanza di interpello n. 590/2020 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte del fornitore/cessionario. Secondo l’Agenzia spetterà ai committenti, in qualità di fruitori dell’agevolazione e obbligati alla compilazione della citata, segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.
GENERAL CONTRACTOR,
INCARICHI PROFESSIONALI
Quesito
Un committente ha incaricato una impresa edile della realizzazione di interventi da superbonus. Nel contratto di appalto è previsto che la commissionaria agirà quale general contractor.
Il conferimento dell’incarico al commercialista per il rilascio del visto di conformità deve essere effettuato dal committente, proprietario dell’immobile e beneficiario dell’agevolazione fiscale, o può essere effettuato dal general contractor? Considerato che sono stati già raggiunti i limiti di spesa ammessi in detrazione e, quindi, la spesa per il rilascio del visto di conformità non potrà essere agevolata esercitando le opzioni sconto in fattura / cessione del credito, si chiede di chiarire se il pagamento della corrispondente fattura deve essere eseguito prima del rilascio del visto o è consentito il pagamento successivo, considerato che il soggetto tenuto al suo rilascio non va a certificare anche tale spesa.
Risposta
Quella del general contractor è una figura mutuata dal settore dei lavori pubblici che trova regolamentazione nell’ambito delle ordinarie disposizioni civilistiche in materia di appalto. Nell’ambito della disciplina superbonus il contraente generale si pone quale unico interlocutore per l’espletamento di tutte le attività da effettuare per la realizzazione dell’opera ed il conseguimento del beneficio fiscale in capo al committente. Pertanto, il contratto stipulato con il contraente generale ben può includere anche le attività inerenti l’ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa. L’agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 254/2021 ha espressamente ammesso la possibilità che i fornitori e i professionisti effettuino la propria prestazione nei confronti del contraente generale che agisce su specifico mandato senza rappresentanza conferito dal committente (beneficiario della detrazione). L’agenzia delle entrate ha così delineato l’atteggiarsi dei rapporti tra le parti: i corrispettivi spettanti per il servizio professionale reso sono fatturati al contraente generale e da questi analiticamente riaddebitati al committente, che riceverà una fattura dal contraente generale con l’indicazione di detti corrispettivi per la prestazione di servizi acquistati per conto del committente. Dal momento che la fattura del professionista che rilascia il visto di conformità non rientra tra le spese agevolabili per raggiungimento del tetto massimo di spesa, resta irrilevante ai fini della disciplina superbonus il momento in cui sarà saldata.
fonte italiaoggi

